Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie dei docenti, tra due aspiranti che dovessero avere lo stesso punteggio, nessuna precedenza o la stessa identica precedenza, prevale il docente più grande di età.
Per l’assegnazione provvisoria non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola solamente il punteggio delle esigenze di famiglia.
Per il ricongiungimento ai figli, al coniuge ovvero alla parte dell’unione civile o ai genitori spettano 6 punti (Ogni docente è libero di scegliere a chi ricongiungersi tra figli, coniuge o genitori) . Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.
Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 6 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento), mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 3 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 18 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento).
Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.
Ovviamente, oltre il punteggio che ha la sua rilevanza, c’è anche da tenere conto delle precedenze ai sensi dell’art.8 del CCNI mobilità annuale 2019/2022 del 12 giugno 2019. Tali precedenze sono messe in ordine di importanza e indicate con i numeri romani da I a VIII.
I 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, figli o genitori, oppure anche al convivente anagraficamente riconosciuto, valgono solo per le scuole del comune e per il comune stesso del parente a cui si chiede il ricongiungimento. Mentre il punteggio riferito ai figli di età inferiore ai 6 anni o di età compresa tra 6 e 18 anni, vale per tutte le scuole e i comuni richiesti.
Come spesso capita nelle graduatorie per le assegnazioni provvisorie, due o più docenti si trovano con lo stesso punteggio e con le stesse precedenze (oppure senza alcuna precedenza), allora precederà sempre il docente più anziano anagraficamente.
Questa norma è scritta al comma 6, art.1 del CCNI utilizzazioni 2019-2022 che specifica che in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
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