Personale

Assegnazione provvisoria, chi la può chiedere e quante preferenze può indicare

È vero che ancora non si è raggiunta un’intesa tra Miur e sindacati sulle regole contrattuali per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ma sono in tanti che ci chiedono informazioni.

PROROGA CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2017/2018

L’accordo che MIUR e sindacati potrebbero raggiungere entro i prossimi giorni, senza andare troppo per le lunghe, sarebbe quello di prorogare per l’anno scolastico 2018/2019 il CCNI della mobilità annuale del 2017/2018.

Tuttavia i sindacati chiedono alcune particolari modifiche del vecchio contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 2018/2019. Le modifiche richieste dai sindacati sono per esempio quella della possibilità di chiedere assegnazione provvisoria per riavvicinamento ai genitori senza che ci sia l’obbligo della convivenza, oppure quella dell’utilizzo sui posti di sostegno dei docenti di ruolo senza titolo di specializzazione, sempre dopo avere tenuto conto del diritto al posto di tutti gli specializzati anche quelli precari.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, ECCO CHI LA PUO’ CHIEDERE

L’art. 7 del CCNI sulla mobilità annuale 2017/2018 che con molta probabilità verrà prorogato per il 2018/2019, ridetermina i casi per i quali è prevista la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per il personale docente. Quattro sono i motivi per richiedere l’assegnazione provvisoria: 1) il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; 2) il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; 3) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; 4) il ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o 2). Per quest’ultima ipotesi la convivenza con il genitore sembrerebbe confermata dal Miur che non ha, per adesso, nessuna intenzione di recedere da questa volontà. A tal proposito i sindacati chiederanno un incontro politico con il neo Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.

Bisogna specificare che potranno presentare istanza, i docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta; i docenti che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento; i docenti che hanno ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del Ccni dell’11 aprile 2017; i docenti beneficiari delle precedenze previste dell’articolo 13 del CCNI dell’ 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi. L’assegnazione provvisoria interprovinciale potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.

QUANTE PREFERENZE SI POSSONO RICHIEDERE

Possiamo affermare che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.

Tra le preferenze esprimibili per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria ci saranno solo le preferenze analitiche delle scuole e nel caso di assegnazione provvisoria interprovinciale ci sarà il codice della provincia.

Lucio Ficara

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