Per quanto riguarda il ricongiungimento per le assegnazioni provvisorie, la norma è molto più flessibile rispetto a quella riferita ai trasferimenti.
Mentre per i trasferimenti definitivi il punteggio per il ricongiungimento ai familiari si applica con estrema rigidità per la richiesta di ricongiungersi al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli e vale solo quando il familiare è residente nello stesso comune del docente richiedente, per la mobilità annuale delle assegnazioni provvisorie il ricongiungimento ha meno vincoli ed è reso più semplice. Si ricorda che l’assegnazione provvisoria ai sensi del comma 1 art.7 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale, può essere richiesta per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; ricongiungimento ai genitori. Quindi è possibile che un docente coniugato o una docente coniugata, possa chiedere, a prescindere da qualsiasi convivenza anagrafica, il ricongiungimento ai propri figli o anche ai propri genitori. In buona sostanza il docente può decidere a quale familiare richiedere il ricongiungimento, per esempio il docente coniugato e con figli potrà richiedere indifferentemente assegnazione per il comune in cui risiede il coniuge o il figlio o anche il genitore.
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Quando invece serve la certificazione della convivenza anagrafica per ottenere il ricongiungimento? Facciamo l’esempio di una docente che insegna a Milano, ma risiede a Cosenza con la propria nonna, in tal caso potrà chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale a Cosenza in quanto la stabilità della convivenza con la nonna risulta da certificazione anagrafica. Per fare un altro esempio , prendiamo il caso di una coppia di conviventi che anagraficamente vive nella provincia X, e uno della coppia insegna di ruolo nella provincia Y. Questo docente potrà chiedere l’assegnazione provvisoria nella provincia X. È utile sapere che ai sensi del comma 8 del suddetto art.7, il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori, cioè 6 punti, è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Se il genitore non ha 65 anni di età, ma è più giovane, non si ha diritto all’acquisizione del punteggio di ricongiungimento, ma questo non vanifica la domanda di assegnazione che potrebbe essere accolta a punteggio “zero”.