Mobilità

Assegnazione provvisoria docenti anno scolastico 2024/2025, chi può fare domanda e per quali motivi

A seguito dell’accordo sottoscritto il 27 giugno 2024 tra i rappresentati del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dei sindacati di categoria è prevedibile che nei primi giorni del mese di luglio sia emanata la disposizione volta a regolamentare l’assegnazione provvisoria e le successive utilizzazioni.

Vincolo triennale

I docenti, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Assegnazione provvisoria nella provincia di appartenenza

I docenti pur se vincolati, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e nel caso in cui dovessero ricevere l’assegnazione provvisoria, il suddetto anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza.

Deroghe al vincolo triennale


A) Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia nella quale prestano servizio, i docenti:
Con nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024;
Assunti in ruolo con contratto a tempo determinato, che superato l’anno di formazione e prova avranno il contratto trasformato a tempo indeterminato;
Assunti in ruolo dalla GPS prima fascia sostegno con contratto a tempo determinato che hanno superato l’anno di formazione e prova;

B) Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria oltre che per la provincia nella quale prestano servizio, in altra provincia oltre ai docenti non vincolati, i docenti, se pur vincolati, che rientrano in una delle seguenti deroghe:

  1. Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  2. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
    • Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
    • Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    • Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    • Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3)
    • Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4)
    • Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Motivi per chiedere l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, per una delle seguenti motivazioni:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • Ricongiungimento al genitore.

Ricongiungimento motivi familiari

Il ricongiungimento a un familiare in un determinato comune va dimostrato con la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento e che dimostri l’effettiva residenza da non meno di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Per il ricongiungimento non è previsto l’obbligo della convivenza.

Assegnazione provvisoria per lo stesso comune di titolarità?

La richiesta di assegnazione provvisoria per lo stesso comune di titolarità non è consentita tranne che si tratta di comuni con più distretti.

Sedi richiedibili

Nella domanda di assegnazione provvisoria, fermo restante la richiesta di sedi operanti in una sola provincia, possono essere richieste:
• Per la scuola dell’infanzia e primaria fino a 20 sedi;
• Per la scuola secondaria di primo e secondo grado fino a 15 sedi.

Salvatore Pappalardo

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