A seguito dell’accordo sottoscritto il 27 giugno 2024 tra i rappresentati del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dei sindacati di categoria è prevedibile che nei primi giorni del mese di luglio sia emanata la disposizione volta a regolamentare l’assegnazione provvisoria e le successive utilizzazioni.
I docenti, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
I docenti pur se vincolati, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e nel caso in cui dovessero ricevere l’assegnazione provvisoria, il suddetto anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza.
A) Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia nella quale prestano servizio, i docenti:
• Con nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024;
• Assunti in ruolo con contratto a tempo determinato, che superato l’anno di formazione e prova avranno il contratto trasformato a tempo indeterminato;
• Assunti in ruolo dalla GPS prima fascia sostegno con contratto a tempo determinato che hanno superato l’anno di formazione e prova;
B) Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria oltre che per la provincia nella quale prestano servizio, in altra provincia oltre ai docenti non vincolati, i docenti, se pur vincolati, che rientrano in una delle seguenti deroghe:
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, per una delle seguenti motivazioni:
Il ricongiungimento a un familiare in un determinato comune va dimostrato con la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento e che dimostri l’effettiva residenza da non meno di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Per il ricongiungimento non è previsto l’obbligo della convivenza.
La richiesta di assegnazione provvisoria per lo stesso comune di titolarità non è consentita tranne che si tratta di comuni con più distretti.
Nella domanda di assegnazione provvisoria, fermo restante la richiesta di sedi operanti in una sola provincia, possono essere richieste:
• Per la scuola dell’infanzia e primaria fino a 20 sedi;
• Per la scuola secondaria di primo e secondo grado fino a 15 sedi.
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