Dopo la firma del contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019. il Ministero dell’Istruzione, con la nota 28978 del 20 giugno 2019, rende note le date di presentazione delle domande:
– Docenti – Ogni ordine e grado dal 9 luglio al 20 luglio 2019 (online)
– Docenti assunti ex DDG 85/2018 dal 9 luglio al 20 luglio 2019 (cartacea)
– Utilizzazioni verso le discipline specifiche dei licei musicali: dal 9 luglio al 20 luglio 2019 (cartacea)
– Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo)
dal 9 luglio al 20 luglio 2019 (cartacea)
Ecco gli allegati che eventualmente bisogna presentare insieme alla compilazione, tramite istanze online (dal 9 al 20 luglio 2019), del modello di domanda per l’assegnazione provvisoria 2019/2020:
– Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci, delle esigenze di famiglia (ricongiungimento al familiare, esistenza dei figli, per l’assistenza dei figli, del coniuge o parte dell’unione civile o dei genitori totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti solo in un dato comune)
– Dichiarazione sostitutiva del diritto di precedenza ai sensi dell’art.8, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni 2019/2022, con la certificazione medica, in caso di precedenza per gravi motivi di salute di un familiare da assistere, attestante lo stato di gravità del familiare da assistere ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92. In ogni caso la dichiarazione per qualsiasi forma di precedenza va debitamente documentata con apposita certificazione e con le condizioni previste dal contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2022.
Tra le precedenze, ai sensi dell’art.8, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni 2019/2022, c’è anche quella riferita alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri con figli di età inferiore ai 6 anni, o che li abbiano compiuti tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. Esiste una precedenza dello stesso tipo, ma che vale solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, per chi ha figli di età compresa tra i 6 e i 12 anni, anche se i figli hanno compiuto i 12 anni tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera “a” della citata tabella) è, attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).
Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
L’indicazione dell’intero comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento è obbligatoria anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia singola scuola, sia sintetiche) in altro comune.
In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento, la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
Riepiloghiamo i punti salienti che riguardano il contratto di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie:
– La validità triennale, con clausola di riapertura per far fronte a subentrate esigenze. Le operazioni rimangono annuali e così pure la facoltà di presentare domanda se in possesso dei requisiti.
– L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti gli interessati per i previsti motivi di ricongiungimento e cura, indipendentemente dall’esito della mobilità. Questo rappresenta un deciso superamento rispetto al precedente CCNI che limitava il movimento all’interno della provincia se successivo al trasferimento interprovinciale, salvo il beneficio della precedenza.
– Possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, in deroga, su posto di sostegno anche ai docenti senza specializzazione che abbiano un servizio almeno annuale su sostegno, ovviamente fatto salvo il requisito di ricongiungimento/cura e al termine della sequenza operativa che prevede ogni tutela per i docenti con titolo sia di ruolo che supplenti.
– Discipline di indirizzo dei licei musicali: utilizzazioni e accantonamento delle quote-orario ai precari, solo per conferma e a salvaguardia della continuità didattica. Si tratta di una fase transitoria che si applica esclusivamente per l’a.s. 2019/2020, nell’ottica di procedere con la necessaria gradualità omologando le disposizioni previste per le altre classi di concorso ed in armonia con quanto previsto dal CCNI sulla mobilità.
– Accesso alle domande di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per i docenti delle medesime discipline (licei musicali), in subordine alle operazioni di cui al punto sopra per il solo primo anno di vigenza del CCNI. Per gli a.s.2020/2021 e 2021/2022 i movimenti saranno a regime.
– Potranno fare domanda di assegnazione provvisoria 2019 anche i docenti FIT assunti da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018. Si tratta dei docenti che hanno partecipato al concorso riservato del 2018.
– l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
– l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
– le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda di assegnazioni provvisorie saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
In base al personale scolastico, le domande devono essere inoltrare via Istanze Online o in formato cartaceo. Il Ministero, a tal proposito, mette a disposizione la modulistica utile per inviare l’istanza. Eccola di seguito:
Nelle domande di assegnazione provvisoria è stata resa obbligatoria l’indicazione, fra le preferenze, del comune o distretto subcomunale in cui si svolgono le attività di assistenza e/o cura, o dove risiede il familiare al quale si chiede il ricongiungimento.
Nel caso di omissione del codice sintetico e di contestuale espressione di scuole di altri comuni, la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza.
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