Tra poco più di un mese sarà tempo di mobilità annuale, ci sarà la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria per motivi di ricongiungimento ad un familiare o per motivi legati alle gravi esigenze di salute del richiedente debitamente documentate. Una nostra lettrice ci scrive per chiedere se è possibile ricongiungersi al genitore con età inferiore ai 65 anni o se è possibile e anche più conveniente ricongiungersi al proprio nonno ottantenne che vive nel medesimo comune del genitore. In questo ultimo caso chiede se serve la convivenza anagrafica e se tale convivenza debba esistere da almeno tre mesi prima della scadenza della domanda.
Ricongiungimento nelle assegnazioni provvisorie
Le domande poste dalla nostra lettrice sono molto interessanti e danno spazio a fare delle precisazioni e a chiarire alcuni aspetti sul ricongiungimento nelle assegnazioni provvisorie.
La prima cosa che c’è da sapere è che anche i docenti coniugati possono scegliere a chi ricongiungersi senza avere l’obbligo, in quanto coniugati, a ricongiungersi al coniuge. Tale obbligo esiste nella mobilità territoriale, mentre non esiste nelle assegnazioni provvisorie.
Ecco a chi un docente può ricongiungersi per la domanda di assegnazione provvisoria:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento al genitore.
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
La certificazione anagrafica in cui emerga la satbilità della convivenza del docente con i familiari è riferita solamente al convivente non legato da parentela o affinità e anche per i parenti e affini, non necessità per il coniuge o alla parte dell’unione civile. La convivenza non deve essere documentata nemmeno in caso di ricongiungimento ai genitori o ai figli o affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
Quindi ricapitolando, poichè a volte le intepretazioni potrebbero negare dei diritti, non esiste il bisogno della convivenza anagrafica quando si chiede il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile, quando si chiede il ricongiungimento ai figli e ai genitori. Al contrario se si chiede il ricongiungimento per esempio al nonno, allo zio, al fratello o sorella, alla suocera o al suocero…C’è bisogno della certificazione anagrafica della convivenza per poterne fruire.
Molto importante dire che mentre la residenza della persona a cui si chiede il ricongiungimento deve risultare con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande, non è necessario che la certificazione anagrafica di convivenza abbia esistenza da almeno tre mesi, questa è importante che esista all’atto della domanda e per tutto l’anno dell’assegnazione ottenuta.
Genitori con meno di 65 anni di età
È utile dire che il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (ovvero 6 punti) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Per quanto suddetto, la nostra lettrice, farebbe bene a spostare la residenza insieme al nonno ottantenne che vive nello stesso comune dei genitori di età sotto i 65 anni, perchè in questo modo potrebbe avere garantiti i 6 punti di ricongiungimento al parente convivente, cosa che verrebbe meno se il ricongiungimento fosse chiesto al genitore di età inferiore al limite dei 65 anni.
Dunque, in caso le norme sul ricongiugnimento non dovessero essere modificate per le assegnazioni provvisorie del 2024/2025, bisogna dire alla nostra lettrice che conviene spostare la residenza a casa del nonno e fare valere il ricongiungimento al parente con cui convive, piuttosto che chiedere il ricongiungimento al genitore.