E’ stato firmato il contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019. Sono state confermate le parti del testo già concordate. Il contratto sarà triennale e quindi avrà validità fino al 2022.
Ecco un quesito che arriva da un lettore: “Quali sono i casi in cui non è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria?”
Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie 2019 sappiamo che possono essere valide solo per una provincia, quella dove esistono i motivi per richiedere assegnazione. Quindi non si può inoltrare domanda per più province.
Tuttavia, la domanda di assegnazione provvisoria non potrà essere chiesta, come ricorda anche la Uil Scuola, all’interno del comune di titolarità e nei nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria. In tale circostanza, fanno eccezione i docenti del terzo anno FIT nominati da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto.
Inoltre, bisogna ricordare che non saranno consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria.
Infine, è bene segnalare che nei casi in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti, sarà consentita l’assegnazione provvisoria provinciale solo ai docenti che oltre ad avere uno dei requisiti di cui all’art.7 comma 1 del contratto sono in possesso di una delle precedenze.
Ricordiamo che sindacati e Ministero hanno trovato l’accordo su temi quali:
– La validità triennale, con clausola di riapertura per far fronte a subentrate esigenze. Le operazioni rimangono annuali e così pure la facoltà di presentare domanda se in possesso dei requisiti.
– L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti gli interessati per i previsti motivi di ricongiungimento e cura, indipendentemente dall’esito della mobilità. Questo rappresenta un deciso superamento rispetto al precedente CCNI che limitava il movimento all’interno della provincia se successivo al trasferimento interprovinciale, salvo il beneficio della precedenza.
– Possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, in deroga, su posto di sostegno anche ai docenti senza specializzazione che abbiano un servizio almeno annuale su sostegno, ovviamente fatto salvo il requisito di ricongiungimento/cura e al termine della sequenza operativa che prevede ogni tutela per i docenti con titolo sia di ruolo che supplenti.
– Discipline di indirizzo dei licei musicali: utilizzazioni e accantonamento delle quote-orario ai precari, solo per conferma e a salvaguardia della continuità didattica. Si tratta di una fase transitoria che si applica esclusivamente per l’a.s. 2019/2020, nell’ottica di procedere con la necessaria gradualità omologando le disposizioni previste per le altre classi di concorso ed in armonia con quanto previsto dal CCNI sulla mobilità.
– Accesso alle domande di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per i docenti delle medesime discipline (licei musicali), in subordine alle operazioni di cui al punto sopra per il solo primo anno di vigenza del CCNI. Per gli a.s.2020/2021 e 2021/2022 i movimenti saranno a regime.
Potranno fare domanda di assegnazione anche i docenti FIT assunti da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018, si legge su Cisl Scuola. Si tratta dei docenti che hanno partecipato al concorso riservato del 2018, su cui l’amministrazione ha
Nelle domande di assegnazione provvisoria è stata resa obbligatoria l’indicazione, fra le preferenze, del comune o distretto subcomunale in cui si svolgono le attività di assistenza e/o cura, o dove risiede il familiare al quale si chiede il ricongiungimento.
Nel caso di omissione del codice sintetico e di contestuale espressione di scuole di altri comuni, la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza.
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