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Assegnazione provvisoria, non sempre si perde continuità nell’ottenerla

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C’è la convinzione che l’assegnazione provvisoria, se ottenuta, faccia perdere il punteggio accumulato della continuità del servizio. Per i perdenti posto che chiedono il rientro nella scuola di ex titolarità nell’ottennio successivo alla condizione di soprannumerarietà, fare domanda di assegnazione provvisoria ed ottenerla non interrompe la continuità del servizio.

La nota 5 del CCNI utilizzazioni 2019-2022

Nella nota 5 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità annuale si parla della continuità del servizio e del relativo punteggio. In tale nota è chiaramente specificato che il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.

Quando si interrompe la continuità del servizio

Il congedo per effettuare un Dottorato di ricerca, e le aspettative superiore ai 6 mesi, anche per l’anno sabbatico, interrompono la continuità del servizio sia su scuola e conseguentemente sul comune.

È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero, o se il docente è utilizzato su posto di sostegno o utilizzato in generale ivi compreso nei licei musicali. L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Invece il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01, per  servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo,  non si interrompe la continuità nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.