Nuova sentenza sull’assegnazione dei posti di sostegno in deroga ai docenti di ruolo anche se non specializzati. Stavolta ad esprimersi è il Tribunale di Monza, che con l’ordinanza del 19/12/2017 ha accolto il ricorso una docente di Termini Imerese assunta con la legge 107/2015 e titolare di cattedra in Lombardia.
L’insegnante, una maestra di scuola dell’infanzia, ha presentato domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2017/2018, allo scopo di ricongiungersi al nucleo familiare. Domanda però che non è stata accolta, in quanto la docente chiedeva l’assegnazione in deroga su posti di sostegno nell’ambito territoriale di Palermo, pur non avendo il titolo di specializzazione sul sostegno.
Il giudice del Tribunale di Monza ha però stabilito che la docente per l’anno scolastico 2017/2018 ha diritto a ricoprire uno dei posti disponibili di sostegno nella provincia di Palermo che non sia stato possibile coprire mediante docenti specializzati.
La disposizione del giudice è fondata sugli art. 7 e 9 del CCNI 2017/2018, alla parte in cui si evince che l’assegnazione provvisoria sui posti di sostegno deve essere effettuata innanzitutto in favore dei docenti a tempo indeterminato aventi la relativa specializzazione, in mancanza di questi ai docenti a tempo indeterminato non specializzati, che abbiano presentato la relativa domanda, i quali hanno precedenza rispetto ai docenti precari non specializzati.
Inoltre, il Tribunale di Monza si è appellato anche all’art. 1 D.M. 131/2007 recante il regolamento sulle supplenze dei docenti.
Il legale che ha seguito la ricorrente, l’avvocato Cianciolo, fa notare che “negare l’assegnazione provvisoria per motivi di ricongiungimento familiare quando ci sono posti disponibili nella provincia di residenza viola diversi principi costituzionali afferenti a posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale, pregiudizi consistenti in una significativa limitazione dei diritti a tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia”.
In realtà, quella appena riportata non è certamente una vicenda isolata. Anche il tribunale di Como, ha ordinato l’assegnazione provvisoria sul posto di sostegno ad una docente sarda assunta in Lombardia, come abbiamo visto in precedenza.
Il problema nasce dal fatto che le operazioni di assegnazione provvisoria dello scorso anno, 2016/2017, avevano previsto in effetti i trasferimenti annuali, sempre per ricongiungimento familiare o gravi esigenze di salute, anche sul posto di sostegno.
Quest’anno il CCNI non lo prevedeva, ma i posti di sostegno erano ancora liberi. Motivo per cui, anche in presenza di precari, saranno comunque i docenti di ruolo, con esigenze di ricongiungimento al nucleo familiare o gravi esigenze di salute, ad avere la precedenza.
Infatti, per il giudice del Tribunale di Como, “la maggiore competenza, anzianità ed esperienza presumibilmente acquisite dagli insegnanti di ruolo rispetto ai precari giustifica vieppiù che i primi debbano essere preferiti ai secondi, in mancanza del titolo di specializzazione, in considerazione della particolare delicatezza dell’insegnamento su posti di sostegno”.
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