Categorie: Personale

Assegnazione provvisoria, precedenza per lavoratrici madri e lavoratori padri

Una nostra lettrice ci chiede se avvalendosi della precedenza, nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, per essere lavoratrice madre con figlio di età inferiore ai 6 anni, sia obbligata a inserire come prima scelta le scuole e il comune in cui risiede il figlio. La nostra lettrice pone questa domanda per il fatto che vorrebbe ricongiungersi al coniuge che ha una residenza in comune diverso della stessa provincia rispetto al figlio di età minore dei 6 anni.

Precedenze delle lavoratrici madri e lavoratori padri

Tra le precedenze previste nell’art.8 comma 1 punto IV) del CCNI utilizzazioni 2019-2022 sono previste quelle delle lettere l) ed m), rispettivamente la l) per le  assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, mentre la m) per le sole  interprovinciali.

Precedenza l) : per figli di età inferiore a 6 anni: “ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia”.

Precedenza m) : per figli di età compresa tra i 6 e i 12 anni: “lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.

Preferenze non vincolate alla precedenza

Per quanto riguarda le precedenze per assistenza, previste dall’art.8 punto IV del CCNI utilizzazioni 2019-2022, solamente in relazione alle lettere g)-h)-i)-n) esistono le seguenti condizioni:

-si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni;
-in assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito;
-l’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.
La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per li comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda .

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Quindi i punti l) e m), ovvero le precedenze per i figli delle lavoratrici madri e lavoratori padri valgono per l’intera provincia di residenza, la lettera l) sia se l’assegnazione provvisoria è provinciale o interprovinciale, mentre la m) solo interprovincale, ma senza obbligo di esprimere come prima preferenza la scuola del comune e il comune in cui risiedono i figli per cui si gode della precedenza.

Lucio Ficara

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