Mobilità

Assegnazioni provvisorie, precedenze: prima la 104 e poi la 100/87 (ricongiungimento coniuge militare)

Interessante sentenza del Tribunale di Monza in merito alle assegnazioni provvisorie, che dà ragione ad una ricorrente scavalcata in graduatoria, pur avendo la precedenza prevista dalla legge 104/92.

La docente che ha presentato ricorso è stata assunta con la “Buona Scuola” ed è titolare di posto comune in Lombardia ed ha chiesto assegnazione provvisoria in provincia di Napoli.

Precedenze, prima la 104 e poi il ricongiungimento con coniuge militare (legge 100/87)

Il giudice di Monza, con l’ordinanza del 17 novembre scorso, ha rintracciato illegittimità da parte dell’Amministrazione scolastica Campana sottolineando che: “Per quanto è dato comprendere dai provvedimenti prodotti, di fatto l’Ambito Territoriale per la provincia di Napoli ha utilizzato l’istituto dell’assegnazione provvisoria per soddisfare le domande dei docenti destinatari della l. 100/87, i quali avrebbe avuto comunque diritto ad ottenere una sede prossima a quella del coniuge militare convivente trasferito, sottraendo posti disponibili che avrebbero potuto essere assegnati ad altre categorie di docenti che, come la ricorrente, hanno partecipato alla procedura di assegnazione provvisoria con titoli di precedenza prioritari rispetto al loro.”

La legge 100/87, al comma 5 dell’articolo 1 recita infatti che “il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina”.
Questo però, a giudizio del giudice, non rappresenta una precedenza superiore a quella della docente ricorrente, che invece doveva essere già inserita in quanto in possesso della precedenza della 104, avendo figli disabili.

Ricorso vinto: la docente deve essere trasferita alla sede richiesta

Il CCNI Assegnazioni provvisorie sancisce infatti questo ordine di precedenze, come ricorda il Tribunale di Monza: “l’Amministrazione (MIUR) si era impegnata ad adottare, di concerto con gli USR, tutti gli utili interventi possibili da porre in essere a normativa vigente a tutela e sostegno della genitorialità del personale di ruolo dipendente della scuola con figli affetti da disabilità in situazione di gravità e aventi diritto ai benefici di cui all’art. 33, commi 5 e 7, l. 104/1992, impegno il cui adempimento, a fronte delle eccezioni sollevate dalla docente, non risulta allo stato adeguatamente comprovato.”.

Di conseguenza, con il provvedimento del giudice di Monza, viene ordinato: “al MIUR – USR Campania– Ambito territoriale per la Provincia di Napoli l’assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2017/2018, alla ricorrente di un posto di scuola primaria nella provincia di Napoli”, ottenendo così il ricongiungimento familiare che le era stato negato dall’Amministrazione, ovvero dall’USP Napoli che con decreto n. 7198 del 1.9.2017 datato 31.8.2017 decretava che “non ci saranno assegnazioni provvisorie di posto comune”.

I legali dello studio BFI, che hanno seguito il caso, sottolineano come il provvedimento del tribunale di Monza, potrebbe impartire una lezione di civiltà giuridica nell’attuale contesto scolastico verso l’obiettivo di un diritto più giusto e più umano che tenga conto delle imprescindibili e primarie esigenze personali e familiari dei docenti.

Fabrizio De Angelis

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