Alcuni docenti ci chiedono se possono fare domanda di assegnazione provvisoria anche per altre classi di concorso rispetto a quella di titolarità.
La risposta è affermativa se le classi di concorso richieste si riferiscono allo stesso ordine di scuola di titolarità. Se invece le classi di concorso si riferiscono ad un altro ordine di scuola, bisogna che il docente abbia superato l’anno di prova riferito alla propria titolarità e sia ovviamente abilitato per la classe di concorso richiesta per altro ordine o grado d’istruzione.
Infatti è utile ricordare il comma 7 dell’art.7 dell’ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017, in cui è scritto: “Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2017/18”.
Invece dal comma 6 dell’art.7 dell’ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017 si comprende che l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. dell’11.4.2017 ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1.
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