Oltre i motivi di ricongiungimento ai figli, al coniuge e ai genitori, possono richiedere assegnazione provvisoria anche i docenti che hanno gravi esigenze di salute comprovate da idonea certificazione sanitaria.
Ai sensi dell’art.7, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni 2019-2022. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’ interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo art.8 del CCNI utilizzazioni 2019/2022.
Un docente o una docente che fruisce della precedenza ai sensi dell’art.21 della legge 104/92, potrebbe richiedere assegnazione provvisoria in una qualsiasi provincia italiana senza necessariamente addurre motivi anagrafici di residenza propri o dei familiari.
In buona sostanza per l’assegnazione provvisoria 2019/2020, mentre i motivi di ricongiungimento necessitano della documentazione della residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi (per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande), e l’assegnazione può essere richiesta solo verso la provincia del familiare a cui si intende essere ricongiunti, per quanto riguarda l’assegnazione provvisoria per motivi di salute, il docente è libero di scegliere la provincia che più desidera senza obbligo di ricongiungimento a un figlio, al coniuge o parte dell’unione civile o a un genitore.
È importante sapere che il motivo dei gravi motivi di salute non necessita della precedenza della legge 104/92 ma semplicemente di una idonea certificazione sanitaria che attesti le gravi esigenze di salute del richiedente.
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