Una docente aveva richiesto per l’assegnazione provvisoria il ricongiungimento nel comune dove la stessa risiedeva con un figlio maggiorenne. In buona sostanza la docente, nella dichiarazione delle esigenze di famiglia chiedeva di ricongiungersi al figlio di età 21 anni e residente nella stessa abitazione. L’ufficio scolastico in questione non accoglie la domanda di assegnazione provvisoria per mancanza di requisiti, ritenendo che la normativa non prevede il ricongiungimento al figlio maggiorenne che convive con la madre.
È importante ricordare che ai sensi dell’art.7 del CCNI utilizzazioni 2019-2022, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché
ricorra uno dei seguenti motivi:
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze dell’articolo 8 del su citato CCNI.
Vero è che nel primo punto dell’art.7 del CCNI utilizzazioni 2019-2022 specifica che il ricongiungimento ai figli è riferito alla loro minore età, ma nel secondo punto dei requisiti di assegnazione provvisoria si fa preciso riferimento al diritto a ricongiungersi al convivente, ivi compresi parenti e affini, purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Per cui, l’ufficio scolastico in questione, in un primo momento ha ritenuto di escludere la domanda di assegnazione provvisoria alla docente che richiedeva il ricongiungimento al figlio maggiorenne che risiedeva anagraficamente con lei, in quanto non c’erano, secondo i funzionari dell’Ambito Territoriale, i requisiti per presentare la domanda.
Nel reclamo la docente fa presente che il figlio è un parente della docente e che la stabilità della convivenza risultava dalla certificazione anagrafica e il figlio, anche se maggiorenne, risulta nello stato di famiglia della madre. In buona sostanza la docente ha richiesto il ricongiungimento al figlio maggiorenne e convivente, facendo riferimento al secondo punto tra i motivi di assegnazione provvisoria elencati all’art.7 del CCNI 2019-2022. L’ufficio scolastico ha accolto il reclamo ed ha inserito la docente in graduatoria assegnando i 6 punti per il ricongiungimento.
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