In fase di assegnazione provvisoria il ricongiungimento al genitore non è condizionato dal fatto di essere coniugati e dal fatto di non convivere con i propri genitori. Una nostra lettrice ci pone questa domanda: ” Sono docente titolare dal 2021/2022 nella classe di concorso A-01 (Arte e immagine alla scuola secondaria di primo grado) in una scuola della provincia Bergamo, sono coniugata e vivo con mio marito e un figlio di 3 anni a Bergamo, dove per altro sono residente. Posso fare domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Cosenza dove risiede mio padre chiedendo ricongiungimento al genitore?”. Inoltre chiedo: “Posso avvalermi del punteggio di mio figlio e della precedenza di chi è lavoratrice madre, anche se il bambino è residente a Bergamo e non a Cosenza?”.
La risposta alla prima domanda della nostra lettrice è pienamente affermativa. La docente coniugata a Bergamo e residente insieme al marito e al figlio a Bergamo, ha l’opportunità di chiedere l’assegnazione provvisoria a Cosenza per ricongiungimento al genitore, visto che il padre risiede a Cosenza da almeno tre mesi prima della scadenza della domanda di assegnazione provvisoria. Vediamo di elencare quali sono i motivi per la richiesta di assegnazione provvisoria:
Non esiste un ordine di priorità per il ricongiungimento, ma l’aspirante ha l’opportunità di scegliere a chi vuole ricongiungersi, anche in caso fosse coniugato o avesse figli. Questo significa che la docente coniugata e con figli, può tranquillamente optare per il ricongiungimento al genitore.
È necessario sapere che non esiste il bisogno della convivenza anagrafica quando si chiede il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile, quando si chiede il ricongiungimento ai figli e ai genitori. Quindi tra la richiedente assegnazione provvisoria, residente a Bergamo, e il padre a cui intende ricongiungersi, residente a Cosenza, non c’è bisogno di nessuna convivenza anagrafica o di residenza nella stessa città o abitazione. È invece importante ricordare, ancora una volta, che il punteggio di ricongiungimento spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
Il punteggio per il ricongiungimento, a prescindere dalla parentela della persona a cui si chiede di ricongiungersi ( figli, coniuge, genitore….), vale 6 punti. Fanno eccezione i genitori di età inferiore ai 65 anni, che danno diritto alla presentazione dell’istanza di assegnazione provvisoria, ma senza il riconoscimento del punteggio. Come specificato dall’art.7, comma 8 del CCNI mobilità annuale 2019-2022, il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).
Nel caso in specie della docente che ci scrive da Bergamo e chiede l’assegnazione provvisoria a Cosenza per ricongiungimento al genitore, avrà 6 punti per il ricongiungimento se almeno uno dei due genitori ha un’età superiore ai 65 anni, avrà altri 4 punti per avere un figlio di età inferiore ai 6 anni ed avrà la precedenza ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.
La precedenza come lavoratrice madre è un obbligo di legge, che permane anche se il ricongiungimento non opera verso il figlio, ma opera verso il genitore. Per fruire della precedenza per lavoratrici madri, basta dichiarare l’esistenza del proprio figlio con riferimento alla sua età anagrafica.
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