Ennesima sentenza di un tribunale del Lavoro che interviene sull’assegnazione provvisoria sui posti di sostegno ai non specializzati. Stavolta è il giudice di Siracusa che stabilisce, con ordinanza cautelare del 26/02/2018, che sui posti di sostegno, in assenza del titolo di specializzazione, la precedenza va agli insegnanti di ruolo.
L’ordinanza è riferita alla vicenda di una ricorrente, una docente di un istituto comprensivo della provincia di Siracusa, che partecipando alla domanda di assegnazione provvisoria 2017/2018 per ricongiungimento al nucleo familiare, aveva chiesto trasferimento presso una scuola dell’ambito territoriale di Trapani, su posto di sostegno disponibile. La docente, nonostante si fosse collocata in posizione utile, è stata scavalcata da colleghi precari, privi di titolo di specializzazione.
Come riporta il legale Vincenzo La Cava, il giudice ha stabilito che “la maggiore competenza, anzianità ed esperienza presumibilmente acquisite dagli insegnanti di ruolo rispetto ai precari giustifica vieppiù che i primi debbano essere
preferiti ai secondi, in mancanza del titolo di specializzazione, in considerazione della particolare delicatezza dell’insegnamento su posti di sostegno”. Pertanto, il Tribunale aretuseo dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione provvisoria su sostegno in deroga in un istituto di Campobello di Mazara (Trapani) ovvero, in caso di assenza di posti, in altro istituto viciniore presso l’Ambito Territoriale Provinciale di Trapani per l’anno scolastico 2017/2018.
Inoltre, viene condannato il Miur – “Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese..”.
Come accennato in precedenza, non si tratta di un caso isolato. In passato abbiamo riportato la sentenza del Tribunale di Monza, ad esempio, che ha disposto il proprio verdetto sulla base degli art. 7 e 9 del CCNI 2017/2018, alla parte in cui si evince che l’assegnazione provvisoria sui posti di sostegno deve essere effettuata innanzitutto in favore dei docenti a tempo indeterminato aventi la relativa specializzazione, in mancanza di questi ai docenti a tempo indeterminato non specializzati, che abbiano presentato la relativa domanda, i quali hanno precedenza rispetto ai docenti precari non specializzati.
Inoltre, il Tribunale di Monza si è appellato anche all’art. 1 D.M. 131/2007 recante il regolamento sulle supplenze dei docenti.
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