Si va delineando un quadro giurisprudenziale sempre più chiaro in favore dell’applicabilità dell’istituto dell’assegnazione temporanea nel comparto scuola.
Anche il Tribunale di Padova (ordinanza del 16 marzo) dichiara infatti che l’assegnazione temporanea disciplinata dall’art.42 bis del D.Lvo 151/2001 debba poter essere riconosciuta anche al personale docente, a prescindere da un’espressa previsione in tal senso della contrattazione collettiva.
Accogliendo il ricorso proposto da una docente madre di una bimba di età inferiore ai tre anni, assistita dall’avvocato Dino Caudullo, il giudice del lavoro di Padova ha rilevato che l’articolo 42 bis del Decreto legislativo 151/2001 riconosce un diritto a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, giustificato dallo svolgimento della funzione genitoriale, non “comprimibile” da fonti collettive.
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Peraltro, lo stesso D.Lvo 297/94 nel riconoscere il diritto di presentare domanda di assegnazione provvisoria per esigenze di assistenza a figli minori, conferisce all’istituto una portata più ampia di quella prevista dall’articolo 42 bis.
La conclusione è che in presenza, dunque, di una domanda di assegnazione annuale motivata, proposta ai sensi dell’art.42 bis, l’amministrazione scolastica ha il dovere di motivare l’eventuale diniego, non essendo ammissibile il mero silenzio.
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