Un docente in part time per 12 ore su 18 ci chiede se poteva avere l’assegnazione provvisoria su parte di una cattedra intera disponibile, oppure se a lui sarebbero dovuti toccare solo spezzoni da 12 ore o somma di spezzoni tali da raggiungere le 12 ore.
Sono docente che ha ottenuto il part time per 12 ore rispetto all’orario cattedra di 18. Avendo richiesto l’assegnazione provvisoria 2019/2020 per ricongiungermi al coniuge, ho fatto presente di essere in part time per 12 ore e di essere disponibile anche ad essere assegnato anche su più spezzoni orari per arrivare alle 12 ore.
All’atto della emanazione delle sedi relative all’assegnazione provvisoria, pur essendo primo nelle graduatorie definitive per la mia classe di concorso e primo nel sostegno senza titolo mi è stata preclusa la possibilità di ottenere l’assegnazione in quanto l’ufficio scolastico provinciale ha ritenuto irrealizzabile lo sdoppiamento di una cattedra intera (erano disponibili 3 cattedre da 18 ore) e che l’eventuale stessa assegnazione sarebbe stata possibile solo ed esclusivamente attraverso spezzoni di cui non vi era disponibilità per 12 ore in tre comuni. In virtù di questa posizione di cui l’ufficio scolastico si è dimostrato irremovibile la mia richiesta di Assegnazione provvisoria non è stata soddisfatta.
Purtroppo l’ufficio scolastico in questione ha applicato la norma in modo restrittivo, commettendo un errore di interpretazione e facendo perdere la chance di ottenere la giusta assegnazione provvisoria nel comune di ricongiungimento o in comune viciniore.
È utile sapere che i docenti in part-time potranno ottenere assegnazione provvisoria su uno spezzone orario corrispondente al monte ore del part time, quindi anche in assenza di una cattedra completa da spezzare in base alle ore da assegnare al docente part time. In buona sostanza il docente part time deve avere una maggiore opportunità di essere soddisfatto rispetto ai docenti che chiedono assegnazione provvisoria su posti interi.
Come chiarisce il CCNI utilizzazioni 2019-2022 nell’art.7 comma 10, in cui è scritto: “Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili”, si comprende che l’assegnazione provvisoria su spezzoni, o sulla somma di spezzoni diversi compatibili, per i docenti in situazione di part time, è una disposizione che può essere applicata oltre alla normale prassi di dividere una cattedra di 18 ore in 12, da assegnare al docente part time, più 6 ore da destinare, con l’aggiunta di altro spezzone, ad altra assegnazione provvisoria o a supplenza.
Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…
"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…
I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…
È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…
Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…
Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…