Gli Uffici territoriali del Ministero, le segreterie scolastiche e i sindacati della scuola in questo periodo sono subissati di lamentele da parte dei docenti riguardo al funzionamento dell’algoritmo per l’attribuzione delle supplenze.
Alcuni sindacati hanno anche sollevato il problema in sede ministeriale.
In realtà, a parte il fondamento di molte delle lamentele, a parere dello scrivente il problema dovrebbe essere affrontato in modo molto più approfondito e radicale.
L’ articolo 12 dell’OM 60 2020 prevede:
(Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche).
1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:
a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
b) del calendario delle convocazioni.
Appare evidente che – prima ancora di procedere all’assegnazione delle supplenze- l’Amministrazione deve determinare e pubblicizzare il quadro complessivo delle disponibilità, in modo da consentire agli aspiranti di effettuare una scelta ponderata tra le varie sedi.
Molti docenti precari però si sono lamentati perché all’atto della convocazione (informatica) non comparivano alcune sedi (per cui è stata loro assegnata una sede scomoda), mentre dopo appena una settimana sono state assegnate sedi più ambite a docenti collocati in posizione deteriore.
O, peggio, siccome nella prima convocazione non erano rimaste sedi appetibili (o comunque residuando solo sedi non indicate), i docenti della prima convocazione sono stati “saltati” dall’algoritmo, che ha poi assegnato le sedi migliori a docenti con minor punteggio.
L’OM n. 112/2022
A complicare ulteriormente le cose, è giunta l’OM n. 112/2022 (che ha sostituito la precedente) e che in materia di conferimento supplenze così dispone:
Art.12- OM 112 2022
(Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche).
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente.
Non c’è chi non veda come l’assegnazione delle supplenze sulla base delle disponibilità esistenti in relazione al “turno di nomina”, oltre ad essere scarsamente trasparente, non sia affatto coerente con il principio meritocratico stabilito dall’art. 97 della Costituzione.
Le supplenze vengono assegnate non tanto in base al punteggio, ma in base alla fortuna.
Se ho la fortuna di capitare in un “turno di nomina” con sedi appetibili, avrò una buona cattedra, altrimenti potrei essere anche il primo in graduatoria, ma mi dovrò accontentare di “quello che passa il convento”.
E’ un po’ come il “menù del giorno” della trattoria: oggi pasta col pomodoro, magari domani i passatelli, il venerdì pesce e gnocchi al giovedì.
E’ evidente che un criterio del genere non può avere alcuna legittimità giuridica, essendo lontano anni luce dal principio meritocratico.
Illuminante in proposito un’ordinanza resa dal Tribunale di Chieti, oltre dieci anni fa, ad opera di un Magistrato, il Dott. Ciro Marsella, attualmente Presidente f.f. della Corte d’Appello di L’Aquila.
Secondo tale pronuncia, l’assegnazione delle supplenze è regolata da precise disposizioni, aventi il proprio fondamento nel precetto costituzionale dell’imparzialità e della meritocrazia, assicurato dal rispetto delle posizioni in graduatoria.
Per questa ragione, “l’amministrazione scolastica deve predisporre il quadro esaustivo delle disponibilità per le supplenze prima di procedere alla convocazione degli aspiranti, allo scopo di consentire ai primi in graduatoria la scelta delle sedi; omettendo tale adempimento, determina nei fatti il mancato rispetto dei criteri di legge, non assegnando la supplenza più consistente al docente collocato in posizione migliore in graduatoria”.
Davvero una pronuncia illuminante.
Peccato che il Ministero sembra non averne fatto tesoro.
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