Diversi lettori ci segnalano che nelle loro scuole è già stata effettuata l’assegnazione dei docenti alle classi.
In alcuni casi le assegnazioni sono addirittura contenute in un provvedimento formale pubblicato nel sito internet dell’istituzione scolastica.
Per quanto abbiamo potuto fin qui vedere e leggere, nutriamo non pochi dubbi sulla regolarità e la legittimità dei provvedimenti.
Intanto in linea generale ci sembra un po’ irrituale assegnare i docenti alle classi e alle diverse attività prima che tutti i posti siano stati coperti con i movimenti annuali e con le nuove assunzioni.
D’altronde è la stessa legge 107 a sottolineare la necessità che i docenti vengano utilizzati nelle scuole cercando di far “incontrare” efficacemente la domanda della scuola con l’offerta dei docenti stessi.
Assegnare classi e ambiti di insegnamento (nella primaria) prima che alla scuola siano arrivati tutti i docenti previsti dall’organico non consente di utilizzare al meglio le professionalità a disposizione.
C’è poi da osservare che, in ogni caso, i provvedimenti di assegnazione devono essere sempre adeguatamente motivati e devono contenere anche tutti gli elementi indispensabili a garantire la legittimità dell’atto (l’assegnazione alle classi è un atto amministrativo a tutti gli effetti). Per esempio è indispensabile che l’atto contenga esplicito riferimento ai criteri generali definiti dal consiglio di circolo e alle proposte del collegio dei docenti (ed è proprio per questo che il provvedimento deve, a nostro parere, essere formalizzato dopo il 1° settembre) e anche alle modalità con cui è possibile impugnarlo e ricorrere.
Come abbiamo però avuto modo di scrivere in altre circostanze, alle organizzazioni sindacali poco importa di queste irregolarità che ovviamente non riguardano le prerogative della contrattazione decentrata. Ed è appunto il motivo per cui sempre più spesso accade che atti palesemente viziati di legittimità possono tranquillamente esplicare i loro effetti, nel silenzio generale.