L’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l’amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999. Il personale che presenta domanda di assegnazione, ai sensi della normativa in oggetto, deve dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista dall’ufficio per l’assegnazione stessa, che comunque non può essere inferiore a due anni, salva motivata revoca dell’incarico da parte della stessa amministrazione.
Come riportato nella Per visionare l’intero Piano di ripartizione consulta “Approfondimenti”.
L’articolo 26 della legge n. 448/98 prevede che, in aggiunta al contingente di 500 unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all’Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:
– agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
– alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.
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