Le domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria saranno presentate tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto.
Le motivazioni per potere presentare questa domanda a livello provinciale e tra comuni diversi a quello in cui è ubicata la scuola di titolarità o servizio, sono: a) il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario, b) il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, c) le gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria, d) il ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).
Bisogna segnalare che la soppressione al comma 1 art.7 dell’ipotesi di CCNI mobilità annuale 2017/2018 della frase “compresi parenti e affini”, presente nel contratto delle utilizzazioni per l’anno 2016/2017, non è un errore o una dimenticanza, ma la presa d’atto che per convivenza, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, si intende verso qualsiasi persona, dunque anche una nonna o una zia.
Invece un errore non voluto, dovuto alla fretta e alla stanchezza è quello di avere inserito il ricongiungimento al genitore il termine “convivente”. Probabilmente si andrà a riparare all’errore con una puntualizzazione ministeriale anche per FAQ, specificando che il ricongiungimento al genitore prescinde dalla convivenza.
Invece per quanto riguarda l’assegnazione interprovinciale da presentare per una sola provincia, si deroga dal vincolo triennale per i neoassunti, in modo da consentire ai docenti entrati in ruolo il primo settembre 2015 e anche a quelli assunti dal primo settembre 2016 di potere presentare domanda di assegnazione provvisoria. L’assegnazione provvisoria per un’unica provincia diversa da quella di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se il docente, avendo presentato domanda di mobilità non fosse stato soddisfatto. Potranno chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale anche chi non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento. Inoltre l’assegnazione potrà essere richiesta da chi ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del Ccni dell’11 aprile 2017. Infine è necessario evidenziare che potranno fare domanda di assegnazione anche i docenti beneficiari delle precedenze previste dell’art.13 del CCNI della mobilità 2017/2018 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello di residenza.