I dubbi normativi che la nostra testata ha sollevato all’indomani della firma del CCNI su utilizzazioni, saranno chiariti al più presto dal MIUR.
È utile ricordare che già il 21 giugno 2017, nel tardo pomeriggio e in coincidenza con la firma sull’ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale 2017/2018, abbiamo segnalato, con un nostro primo articolo, che tra i requisiti delle assegnazioni provvisorie, c’era il ricongiungimento al genitore “convivente”.
In modo più specifico e tecnico, con un nostro articolo del 23 giugno 2017 dal titolo “Assegnazioni provvisorie 2017/2018, alcuni chiarimenti importanti”, avevamo chiarito, contattando i sindacati nazionali, che la soppressione al comma 1 art.7 dell’ipotesi di CCNI mobilità annuale 2017/2018 della frase “compresi parenti e affini”, presente nel contratto delle utilizzazioni per l’anno 2016/2017, non è un errore o una dimenticanza, ma la presa d’atto che per convivenza, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, si intende verso qualsiasi persona, dunque anche una nonna o una zia.
La nostra anticipazione è stata confermata anche dal MIUR il 3 agosto 2017 con l’incontro avvenuto tra sindacati e Amministrazione.
Per quanto riguarda le nostre segnalazioni riguardanti per esempio la questione del ricongiungimento al genitore convivente, c’è la richiesta dei sindacati di considerare un refuso il termine convivente riferito al genitore, consentendo così un maggiore numero di partecipanti all’assegnazione provvisoria, mentre più restrittiva è la posizione del MIUR che non ha intenzione di recedere dalla volontà di consentire il ricongiungimento al genitore ai soli docenti che ci convivono.
Un’altra nota dolente è l’interpretazione che viene data dell’art.7 comma 10 dell’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni nella parte in cui è scritto: “La mancata indicazione delle preferenze relative alle scuole del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali altre preferenze, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità”.
Alcuni uffici scolastici starebbero annullando le preferenze inserite per scuole di altri comuni o per la provincia, nel caso non fossero state inserite “tutte” le scuole del comune di ricongiungimento.
I sindacati hanno richiesto al Miur che non c’è il bisogno di inserire tutte le scuole, ma è sufficiente inserire per prima “solo una scuola” del comune di ricongiungimento prima di scegliere preferenze di scuole di altri comuni o dell’intera provincia.
Nemmeno su questa interpretazione autentica il Miur è stato in grado di dare una risposta, prendendo tempo per sciogliere il fatidico nodo.
Non resta che attendere una nota o una faq di chiarimento del MIUR, sperando che non si scelga la strada di risolvere la questione in modo pilatesco.