Una nostra lettrice ci scrive: “Il mio ATP di riferimento ha pubblicato le graduatorie per le assegnazioni provvisorie 2017/2018, ma ho una perplessità”.
La perplessità della nostra lettrice, che è titolare su sostegno e chiede assegnazione provvisoria soltanto su sostegno, sta nel fatto che si è vista graduata insieme a coloro che sono titolari su posto comune e chiedono assegnazione su sostegno. In tale graduatoria questa docente è stata scavalcata nel punteggio e nella posizione da altri docenti che sono titolari su posto comune, perciò teme di avere perso il diritto di precedenza operativa dovuto al fatto di essere titolare su sostegno.
Rispondiamo alla nostra lettrice che nell’art.7 comma 6 dell’ipotesi di CCNI delle utilizzazioni 2017/2018 si specifica che l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. dell’8.4.2016 ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1.
In tale allegato viene prima la sequenza operativa che riguarda i titolari di sostegno che chiedono assegnazione provvisoria su sostegno, successivamente si operano le utilizzazioni su sostegno dei docenti che sono titolari su posto comune e ancora dopo si operano le assegnazioni provvisorie su sostegno dei docenti che sono titolari su posto comune.
Quanto suddetto vale per la mobilità provinciale, per quella interprovinciale invece verranno prima le utilizzazioni su sostegno a domanda dei docenti titolari di posto comune specializzati appartenenti allo stesso ruolo o classe di concorso provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. In seguito si operano le utilizzazioni su sostegno a domanda dei docenti titolari di posto comune specializzati appartenenti a diverso ruolo o classi di concorso provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. Successivamente si operano le assegnazioni provvisorie su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Ma è utile sapere che “In caso di concorrenza prevale l’istanza del docente titolare di sostegno”.
Per cui l’ATP di riferimento ha agito correttamente a stilare un’unica graduatoria, ma in caso di concorrenza precederà sempre il titolare su sostegno rispetto al docente con titolarità il posto comune.
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