Sono in tanti che, leggendo e rileggendo l’ipotesi di intesa sulla mobilità annuale 2024-2025, chiedono di conoscere la loro sorte riguardo la possibilità o meno di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. In questo articolo rispondiamo a due docenti che propongono il loro caso specifico, per capire se potranno fare domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento interprovinciale.
Docente in ruolo da concorso straordinario bis
Rispondiamo alla seguente domanda: “Sono una docente di ruolo dal 2022/2023 con contratto a tempo determinato, assunta dal concorso straordinario bis nella provincia X. Nell’anno 2022/2023 ho svolto e superato l’anno di prova, sono stata confermata in ruolo nella scuola A della provincia X con contratto a tempo indeterminato, ma facendo domanda di assegnazione provvisoria ho ottenuto l’assegnazione interprovinciale nella scuola B della provincia Y dove ho svolto l’intero anno scolastico 2023/2024. Non ho alcuna deroga del vincolo di mobilità come quelle previste dall’art.34, comma 8 del CCNL scuola 2019-2021 e dal CCNI mobilità 2024-2025. Potrò fare domanda di assegnazione provvisoria nella provincia Y dove ho motivi di ricongiungimento?”.
Possiamo affermare che la categoria di docenti assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 da concorso straordinario bis e a partire dall’1 settembre 2023 sono passati a tempo indeterminato per effetto del superamento dell’anno di formazione e prova, possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale, mentre sono vincolati per un triennio, a meno di specifiche deroghe ( ma che nel caso in specie mancano), nella provincia X e quindi non possono fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale verso la provincia Y.
Docente neoassunto e perdente posto
Rispondiamo a questa ulteriore domanda: ” Sono un docente neoassunto 2023/2024 su posto sostegno da GPS I fascia elenchi aggiuntivi, in provincia di Torino, ho svolto per intero l’anno di formazione e prova, superando anche l’esame predisposto dall’USR Piemonte. Non ho deroghe per superare il vincolo di mobilità, però il posto che mi era stato assegnato per il ruolo non c’è più, quindi risulto perdente posto. Potrò partecipare alla domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiugnermi con mia moglie a Vibo Valentia?”.
Leggendo bene il comma 4 dell’art.1 dell’ipotesi di intesa che proroga il CCNI utilizzazioni 2024/2025, sembra esserci scritto che il neoassunto soprannumerario con anno di prova superato, sia libero dai vincoli della mobilità. Vediamo cosa è scritto nel comma 4: ” I docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decretolegge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/25 nell’ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 5, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all’Allegato 1 del CCNI. Analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto“.
Le ultime tre righe del comma 4, dovrebbero decretare la possibilità per i perdenti posto di potere presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale perchè soprannumerari. Questa interpretazione della norma andrebbe a ledere il diritto di chi avendo un maggiore punteggio in graduatoria interna di Istituto, tanto da non perdere il posto, a parità delle altre condizioni, non potrà invece presentare domanda di mobilità annuale interprovinciale.