La sezione delle precedenze è la sezione D, si può selezionare una sola precedenza. Chi possiede più di una precedenza ha la convenienza di indicare quella collocata più in alto in ordine di elencazione. Le precedenze solo elencate in ordine di importanza e di trattamento nell’assegnazione della sede.
Ad una domanda del genere bisogna rispondere che conviene optare per la precedenza per assistenza al genitore in stato di gravità, ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7 della legge 104. È utile sapere che l’art.8, comma 1 del CCNI utilizzazioni, elenca in ordine di importanza le precedenze riferite all’assegnazione provvisoria, quindi è impossibile sbagliarsi. In tale elencazione, la precedenza per assistere il genitore che versa in uno stato di gravità, sta al punto IV lettera i) dell’art.8, comma 1 del CCNI mobilità annuale, mentre la lavoratrice madre con figlia di età inferiore ai 6 anni è la successiva in elenco. Precisamente la precedenza per essere lavoratrici madri con figli di età inferiore ai 6 anni, è collocata al punto IV lettera l) dell’art.8 del CCNI utilizzazioni.
La precedenza per l’assistenza al genitore con 104 e in stato di gravità, è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.
L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.
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