Sono migliaia i docenti in attesa di sapere quando e soprattutto chi potrà fare la domanda di assegnazione provvisoria 2024-2025. Presentazione delle domande dovrebbe avvenire tra fine giugno e prima decade di luglio.
Per l’anno scolastico 2024/2025 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria presumibilmente dal 24 giugno al 10 luglio 2024 mentre il personale ATA potrà presentare le istanze dal 28 giugno al 13 luglio 2024. Le date previste sono solo una ipotesi che dovrà essere ancora confermata o modificata. Quello che possiamo dire con certezza è che tra la fine di giugno e la prima metà di luglio la partita della presentazione delle istanze della mobilità annuale dovrebbe essere conclusa.
Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 luglio 2020 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e la cui validità sembra che verrà prorogata per l’anno scolastico 2024-2025 con un’intesa che dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni.
Il requisito primario per potere fare domanda di assegnazione provvisoria in una provincia, è il ricongiungimento ad uno dei seguenti familiari o conviventi:
La certificazione anagrafica in cui emerga la satbilità della convivenza del docente con i familiari è riferita solamente al convivente non legato da parentela o affinità e anche per i parenti e affini, non necessità per il coniuge o alla parte dell’unione civile. La convivenza non deve essere documentata nemmeno in caso di ricongiungimento ai genitori o ai figli o affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
Quindi ricapitolando, poichè a volte le intepretazioni potrebbero negare dei diritti, non esiste il bisogno della convivenza anagrafica quando si chiede il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile, quando si chiede il ricongiungimento ai figli e ai genitori. Al contrario se si chiede il ricongiungimento per esempio al nonno, allo zio, al fratello o sorella, alla suocera o al suocero…C’è bisogno della certificazione anagrafica della convivenza per poterne fruire.
Molto importante dire che mentre la residenza della persona a cui si chiede il ricongiungimento deve risultare con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande, non è necessario che la certificazione anagrafica di convivenza abbia esistenza da almeno tre mesi, questa è importante che esista all’atto della domanda e per tutto l’anno dell’assegnazione ottenuta.
I docenti vincolati non potranno fare domanda di assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella di titolarità, ma c’è da prendere in considerazione che esistono ormai, recepite dal CCNI mobilità 2024-2025, delle deroghe ben precise al vincolo triennale di mobilità. Per cui è molto probabile che nell’intesa che andrà a prorogare il CCNI utilizzazioni 2019-2022, verrà specificato che i docenti con la deroga al vincolo per la mobilità 2024-2025, potranno presentare istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale.
Ecco quali docenti potranno avere la deroga al vincolo, in caso di accordo per le assegnazioni provvisorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Nell’intesa con i sindacati il MIM prevede di consentire, ai docenti con contratto a tempo determinato entrati in ruolo nel 2023/2024 dalla prima fascia GPS sostegno, ai sensi dell’art.59, comma 4, del decreto legge 73/2021, di potere fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Stessa cosa potrebbe valere per i docenti di ruolo ex art.59, comma 9 bis del dl 73/2021.
I docenti di sostegno di ruolo a tempo determinato, pur avendo la specializzazione sul sostegno, verranno trattati come nell’anno scolastico 2023-2024? Ovvero la sequenza operativa li vedrà in fase 42, dopo i docenti non specializzati sul sostegno e i docenti specializzati ma non di ruolo e inseriti in GAE e GPS? Questo uno dei temi principali della prossima intesa che darà ultrattività del CCNI 2019-2022. Restiamo in attesa di conoscere le nuove norme delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2024-2025, ritenendo troppo corti i tempi per un rinnovo contrattuale delle utilizzazioni e considerando più probabile una intesa volta a prorogare le norme già esistenti.
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