Home Mobilità Assegnazioni provvisorie anche all’interno dell’ambito di titolarità: risposta a una lettrice

Assegnazioni provvisorie anche all’interno dell’ambito di titolarità: risposta a una lettrice

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L’ipotesi del CCNI sulla mobilità annuale, come anticipato dalla nostra testata, è stato siglato da pochi giorni, ma già molti sono i dubbi e le incertezze. Ci scrive una nostra lettrice e ci chiede: “Sono una docente neoassunta in fase C del piano straordinario di assunzioni da graduatoria di merito del concorso 2012, se in fase B della mobilità sarò assegnata al ambito territoriale dove c’è il comune di ricongiungimento, avrò diritto a richiedere assegnazione provvisoria provinciale?”. La domanda è interessante perché l’assegnazione provvisoria per chi è titolare in un ambito territoriale è una novità assoluta. La risposta è assolutamente affermativa, infatti sarà consentito, a chi è titolare su un ambito territoriale al quale appartiene il comune di ricongiungimento, fare istanza on line di assegnazione provvisoria sulle scuole del comune di ricongiungimento, sull’intero comune, sulle scuole dei comuni vicini e sugli interi comuni diversi da quello di ricongiungimento. Inoltre sarà possibile richiedere anche i distretti scolastici, oltre le scuole e i comuni. Questo è consentito ai sensi dell’art.7 comma 11 dell’ipotesi CCNI scuola su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il 2016/2017. In tale comma è scritto: “Non è consentita l’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti; è consentita l’assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest’ultimo comprende il comune di ricongiungimento”.

 

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Inoltre è utile sapere che per la scuola dell’infanzia e primaria si potranno esprimere sino a 20 preferenze, mentre per la scuola secondaria sino a un massimo di 15. Inoltre sarà possibile, cosa impedita nelle fasi B, C e D della mobilità, richiedere espressamente le cattedre orario esterne. La scelta delle cattedre orario eterne avrà due opzioni, la prima sarà quella per cui si dà la disponibilità ad essere assegnati su cattedre orario esterne formate da spezzoni dello stesso comune, la seconda contiene anche la prima in aggiunta alle cattedre orario esterne formate da spezzoni compatibili su due comuni diversi. Inoltre è utile aggiungere quanto è scritto nell’art.7 comma 12 della suddetta ipotesi: “Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili”.