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Assegnazioni provvisorie, apertura verso i genitori con figli fino a 3 anni di età

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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 14 giugno 2021 la nota 18372 con la quale dispone l’avvio delle operazioni di inoltro delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022. Ne ha riferito il nostro vice direttore Reginaldo Palermo.

NOTA MINISTERIALE 18372

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Chi può fare istanza di assegnazione provvisoria?

  • i docenti assunti con decorrenza 1° settembre 2019 ai sensi del DDG 85/2018 (FIT)
  • i docenti assunti a seguito della procedura ex DDG 85/2018 (FIT) che hanno ripetuto, nell’a.s.2020/21, l’anno di prova; gli stessi produrranno la domanda in modalità cartacea

Per saperne di più SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

Parleremo della nuova mobilità annuale e dei requisiti per potervi partecipare durante lo speciale di Tecnica della Scuola live di oggi, martedì 15 giugno alle ore 16. L’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e di diritto scolastico, avv. Dino Caudullo, risponderanno alle vostre domande. Condurrà il giornalista Daniele Di Frangia.

Il comunicato Cisl

Spiega la Cisl scuola sul proprio portale:

In deroga al blocco quinquennale (ora triennale), possono partecipare alle assegnazioni provvisorie i docenti che rientrano nell’applicazione dell’art.42-bis del D.Lgs.151/2001 (T.U. sulla maternità – genitori con figli fino a 3 anni di età) e i docenti che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 226/1999, art.17 e della Legge 86/2001, art.2 (personale coniuge di militare o categoria equiparata trasferita d’ufficio).

Le ragioni alla base delle assegnazioni provvisorie

Una questione, quella del vincolo dei docenti con figli piccoli, più volte affrontata dalla nostra testata. L’avvocato Francesco Orecchioni, collaboratore della Tecnica della Scuola, ad esempio, ha chiarito che le assegnazioni provvisorie costituiscono un istituto giuridico strettamente connesso alle ragioni della Costituzione. Afferma infatti, l’esperto di normativa scolastica: “Com’è noto, l’istituto dell’assegnazione provvisoria è utilizzabile esclusivamente per motivi di carattere familiare (ricongiungimento/riavvicinamento al coniuge, ai figli o ai genitori). In questo caso, sono in gioco diritti di rango costituzionale, sanciti dagli articoli 29 e seguenti della Costituzione, quali la tutela della famiglia (art.29), il diritto/dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30), mentre l’art.31 prevede l’agevolazione con misure economiche ed altre provvidenze ai fini della formazione della famiglia e l’adempimento dei relativi compiti, stabilendo -nel contempo- che la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo“.

Le altre categorie che beneficiano delle assegnazioni provvisorie, dal comunicato Cisl

Per quanto riguarda le situazioni legate a condizioni di disabilità con gravità (art.33, commi 3 e 6 della L.104/1992) la circolare ribadisce le disposizioni previste dall’attuale art.399 del T.U. dell’istruzione, prevedendo la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria solo a condizione che le situazioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie. Resta dunque l’applicazione di un criterio restrittivo che la CISL Scuola e le altre organizzazioni avevano chiesto di superare, anche alla luce di una giurisprudenza che rende facilmente prevedibile la soccombenza dell’Amministrazione in caso di contenzioso.

Per quanto riguarda il personale ATA, possono produrre domanda di assegnazione provvisoria anche i DSGA assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020. Il personale ex LSU stabilizzato su 36 ore (la cui condizione è contraddistinta dal codice G7) può presentare domanda di utilizzazione provvisoria se individuato quale soprannumerario. Il restante personale ex LSU non partecipa alle operazioni di mobilità annuale.

Scadenze per la presentazione delle domande

La presentazione delle domande (per i docenti attraverso Istanze OnLine, tranne che per i casi espressamente indicati), potrà avvenire entro le seguenti scadenze:

  • docenti, docenti di religione cattolica e personale educativo:
    dal 15 giugno al 5 luglio (N.B.: docenti IRC e personale educativo in modalità cartacea)
  • personale ATA: dal 28 giugno al 15 luglio (in modalità cartacea).

Le domande in formato cartaceo devono essere inviate direttamente all’Ambito Territoriale in cui sono comprese le sedi scolastiche presso cui si chiede l’assegnazione, e per conoscenza anche all’Ambito Territoriale di appartenenza qualora la domanda sia fatta per altra provincia.