Il Miur fornisce chiarimenti sulle modalità, le precedenze e i requisiti sulla mobilità 2016. Anche per le assegnazioni provvisorie che verranno assegnate nei prossimi giorni.
Attraverso una serie di FAQ, da Viale Trastevere si chiariscono anche delle situazioni o delle anomalie che possono venirsi a verificare a seguito della pubblicazione delle sedi concesse dagli Usr.
In particolare, per quanto riguarda l’assegnazione provvisoria, “sarà cura del docente che dovesse ricevere più di un’assegnazione comunicare tempestivamente all’Ufficio l’eventuale rinuncia”. Inoltre, va “comunque garantita l’assegnazione provvisoria disposta sulla provincia per la quale si possiede il requisito”.
Dal Miur si ribadisce che “chi assiste il genitore o il coniuge” in analogia con quanto previsto per l’assistenza ai figli “non è necessaria l’autocertificazione qualora il dichiarante risulti convivente con il genitore o il coniuge assistito”.
Ricordiamo che le assegnazioni provvisorie quest’anno, a causa del ritardo sulla tradizionale tabella di marcia della mobilità, essendo l’ultima procedura da attuare, si realizzeranno ad anno scolastico iniziato. Negli ambiti territoriali dove sono state presentate molte domande, i tempi saranno ancora più lunghi. I docenti, intanto, continueranno a prestare servizio nella scuola dove sono titolari o sono stati collocati attraverso l’ambito territoriale.
TUTTE LE FAQ DEL MIUR SULLA MOBILITA’ 2016/17:
D. Nelle domande di assegnazione provvisoria è richiesta l’autocertificazione di esclusività per chi assiste il genitore o il coniuge anche se il richiedente è convivente con l’assistito?
R. Risposta No, in analogia con quanto previsto per l’assistenza ai figli (art 8 comma 1 lettera g) non è necessaria l’autocertificazione qualora il dichiarante risulti convivente con il genitore o il coniuge assistito (art. 8 comma 1 lettera h).
D. Sono un docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni dalle graduatorie del concorso 2012. Ho ottenuto la sede di titolarità in una regione diversa da quella nella quale ho superato il concorso e ho chiesto l’assegnazione provvisoria in tutte le province della regione nella quale ho superato il concorso, chiedo: nelle domande inviate direttamente agli uffici provinciali quante preferenze di sede posso esprimere? Come verranno trattate poi le domande dagli uffici, secondo quale ordine?
R. Le domande di assegnazione provvisoria per il personale assunto nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni dalle graduatorie del concorso 2012 vanno indirizzate tramite istanze on line alla prima provincia della regione nella quale si è superato il concorso, che necessariamente sarà quella dove si registra il requisito per il quale si richiede l’assegnazione provvisoria. In questa prima domanda sarà possibile indicare le 15 preferenze corrispondenti ai codici scuola o ai codici sintetici di quella provincia. Nelle altre domande, da inviare direttamente agli uffici provinciali delle rimanenti province della regione, non andranno invece indicate preferenze, in quanto si tratta di una indicazione sintetica di disponibilità per tutte le sedi utili. Non verranno quindi considerate preferenze puntuali o sintetiche eventualmente inserite nelle domande già inviate direttamente agli uffici. Le domande verranno valutate autonomamente da ciascun ufficio provinciale, sarà cura del docente che dovesse ricevere più di un’assegnazione comunicare tempestivamente all’Ufficio l’eventuale rinuncia. E’ comunque garantita l’assegnazione provvisoria disposta sulla provincia per la quale si possiede il requisito.
D. Sono un docente immesso in ruolo nella fase C del piano straordinario di assunzioni dalle graduatorie del concorso 2012. Avendo ottenuto la sede di titolarità nella regione di immissione in ruolo e non in quella nella quale ho superato il concorso e avendo i requisiti, posso chiedere l’assegnazione provvisoria in tutte le province della regione nella quale ho superato il concorso?
R. Sì, a differenza delle consuete disposizioni contrattuali, quest’anno l’ipotesi di CCNI prevede per i docenti immessi in ruolo nella fase C del piano di assunzioni da graduatoria di concorso in una regione diversa da quella nella quale hanno superato il concorso la possibilità, se hanno i requisiti, di richiedere l’assegnazione provvisoria non in una sola provincia, come gli altri docenti, ma in tutte le province della regione nella quale hanno superato il concorso. Per avvalersi di tale opportunità i docenti interessati dovranno inviare il modulo alle singole province della rispettiva regione utilizzando il modello disponibile nella sezione modulistica, in quanto tramite istanze on line è possibile inserire una sola provincia di destinazione.
D. Sono un docente interessato all’utilizzo nei licei musicali, come e quando devo fare domanda?
R. La domanda va presentata utilizzando i moduli specifici pubblicati nella sezione ‘modulistica’ sotto ‘assegnazioni utilizzi’. I moduli vanno inviati all’ufficio scolastico territorialmente competente per la provincia dove si trova il liceo presso il quale si intende chiedere l’utilizzo e quindi non tramite il portale istanze on line. Si possono presentare le domande dal 16 al 28 agosto, dopo quella data gli Uffici inizieranno ad assegnare le sedi.
D. Ho fatto domanda di mobilità interprovinciale per i posti di educatore: anche per questa categoria di personale si applicano le norme straordinarie previste dal comma 108 dell’art 1 della legge 107/15?
R.No, la mobilità interprovinciale su tutti i posti vacanti e disponibili è prevista solo per il personale docente, per il personale educativo la mobilità interprovinciale, fermo restando quanto previsto dal CCNI, avviene come di consueto sul 50% dei posti disponibili mentre la quota restante è destinata alle immissioni in ruolo.
D. Ho fatto domanda di mobilità professionale per i posti di educatore: qual è il contingente dei posti vacanti e disponibile riservato a queste operazione nell’organico provinciale del personale educativo?
R. La mobilità professionale per il personale educativo avviene come di consueto sul 25% dei posti disponibili.
D. Ho conseguito ora il titolo di specializzazione sul sostegno, posso chiedere ancora il trasferimento interprovinciale su questi posti?
R. Sì, ai sensi dell’art. 3 comma 13 dell’O.N. 241/16 è ancora possibile chiedere il trasferimento sui posti di sostegno se si consegue la specializzazione. Tale richiesta deve pervenire agli Uffici scolastici provinciali ai quali è stata inviata la domanda di mobilità o ai quali va inviata la domanda di mobilità entro il 19 giugno per i docenti dell’infanzia e della primaria e entro il 5 luglio per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Quanti hanno già fatto domanda possono semplicemente comunicare con autodichiarazione il conseguimento del titolo indicando la data e l’Ente che ha rilasciato il titolo esprimendo la volontà di trasferirsi anche sui posti di sostegno e indicando il relativo ordine di precedenza rispetto ai posti comuni. Quanti non hanno fatto domanda potranno inviare entro i medesimi termini la domanda di trasferimento cartacea relativa alla propria fase di trasferimento all’Ufficio territoriale competente, utilizzando il modulo disponibile nello spazio mobilità 16/17 del sito Miur, sezione Modulistica, fasi B, C, D e allegando la medesima autodichiarazione.
D. Per i docenti di Religione Cattolica qual è il corretto punteggio relativo alla continuità nella scuola di attuale titolarità oltre il quinquennio?
R. In ottemperanza alle note 5 e 5 bis (vedi art.1, comma 7 dell’OM 244/2016), la valutazione della continuità per la compilazione della graduatoria regionale dei docenti di religione deve essere così calcolata: “per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (5) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a),a1),b) e b2) entro il quinquennio punti 2 oltre il quinquennio (lett. c) punti 3 per ogni anno”.
D. Come mai tra le domande disponibili è presente anche la domanda per la mobilità interprovinciale, inoltre perché l’accesso all’istanza provinciale è consentito anche ai neo immessi in ruolo delle fasi “b” e “c” del piano di assunzioni 2015/16.
R. Come previsto dall’art.2 comma 5 dell’ordinanza ministeriale n.241, “I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento”.
Pertanto tutti i docenti, compresi i neo immessi in ruolo di tutte le fasi del piano di assunzioni per il 2015/16, che intendono avvalersi di tale precedenza possono compilare ed inoltrare la domanda. Inoltre è possibile utilizzare l’istanza interprovinciale per presentare la domanda verso le province autonome di Trento e Bolzano.
D. Per la prima fase dei movimenti è ancora obbligatorio, per chi intende avvalersi delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI punto V per l’assistenza ai figli e ai familiari, indicare come prima destinazione il comune dove si presta assistenza?
R. Sì, sotto questo aspetto nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti: come prima preferenza va indicato il predetto comune o distretto sub comunale in caso di distretti con più comuni. La precedenza si applica anche se, prima del predetto comune o distretto sub comunale si sono indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Va precisato infine, che in caso di mancata indicazione del Comune di assistenza come prima preferenza la domanda non sarà respinta, ma non verrà presa in considerazione la precedenza richiesta.
D. Per ottenere il passaggio di ruolo o di cattedra nella scuola secondaria è necessario essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso specifica o sono sufficienti i titoli di accesso previsti dal DM 39/98 o dal DPR 19/16?
R. Il passaggio di ruolo o di cattedra per le classi di concorso di cui alla tabella A del DM 39/98 può essere richiesto solo dal personale abilitato, per i passaggi di cattedra o di ruolo relativi alle classi di concorso di cui alla tabella C del DM 39/98 è richiesto il possesso del titolo di studio di accesso.
D. Sono un educatore in possesso dei titoli previsti dal CCNI per la mobilità professionale interprovinciale, come posso presentare la mia domanda?
R. Si deve utilizzare il modello cartaceo presente come fac simile nella sezione modulistica del settore Mobilità 2016/17 del portale Miur, allegando l’elenco degli ambiti prescelti e di tutte le istituzioni scolastiche del primo ambito esprimibili in ordine di preferenza, il modello andrà inviato al competente ufficio scolastico provinciale che provvederà ad inserirlo a sistema. In caso di mancato inserimento di tutte le sedi l’ufficio competente provvederà al completamento d’ufficio della domanda seguendo l’ordine alfabetico dei codici meccanografici delle scuole.
D. Se nella domanda di trasferimento della Fase C non indico tutti i 100 ambiti e tutte le rimanenti province in che ordine verranno considerate le mie preferenze?
R. In caso di domanda incompleta, dopo che la medesima verrà completata automaticamente con le province mancanti, verranno prima considerati gli ambiti indicati nell’ordine indicato e poi le province nell’ordine indicato e solo in ultimo le province inserite in automatico con i criteri di seguito:
– se sono state espresse preferenze solo di ambiti territoriali, il sistema considera la catena di vicinanza a partire dal primo ambito indicato;
– se sono state espresse preferenze sia di ambiti territoriali sia di province, il sistema considera la catena di vicinanza sempre a partire dal primo ambito territoriale indicato;
– se sono state espresse solo preferenze di province, il sistema considera la catena di vicinanza a partire dalla prima provincia indicata (considerando la catena di vicinanza degli ambiti all’interno di ciascuna provincia a partire dall’ambito indicato dall’aspirante nella domanda).
D. Nel compilare la domanda per le fasi B1 e B2 dei trasferimenti tra le sedi disponibili del primo ambito scelto compaiono anche quelle del CPIA locale situate in un’altra provincia, devo indicarle obbligatoriamente?
R. Sì, altrimenti la domanda non può essere inviata, tuttavia, dato che tale evenienza risulta discordante rispetto alle previsioni del CCNI, è possibile poi segnalare con apposita comunicazione da allegare alla domanda o da inviare in formato cartaceo all’ufficio territoriale incaricato della valutazione della domanda la propria indisponibilità a trasferirsi sulle sedi del CPIA situate in altra provincia.
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