I docenti che nella prossima mobilità saranno soddisfatti in una delle preferenze di scuola indicate nella domanda, non potranno fare, molto probabilmente e salvo l’essere perdenti posto, la richiesta di mobilità per i tre anni successivi e nemmeno la domanda di assegnazione provvisoria.
È utile sapere che nel comma 2 dell’art.2 “Titolo I” del personale docente del CCNI mobilità del 31 dicembre 2018, è specificato che il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda di trasferimento volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase (Docente che si trasferisce all’interno del proprio comune metropolitano) attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni.
Tale vincolo triennale per le successive mobilità opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Una delle ipotesi della mobilità annuale 2019/2020, che prevede per il mese di giugno 2019 un CCNI utilizzazioni, sarà l’impossibilità, da parte dei docenti che hanno ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda di trasferimento volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, di presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2019/2020. Tale impossibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria non sarà applicata ai docenti beneficiari delle precedenze come, per esempio, quelle della legge 104/92.
Non è ancora chiaro se tale blocco della mobilità annuale venga anche applicato ai docenti trasferiti su scuola che siano in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e volessero richiedere l’utilizzazione proprio sul sostegno.
È importante sottolineare che, in caso di docenti perdenti posto ma vincolati per un triennio a restare in una scuola senza potere fare domanda di mobilità, sarà consentita la domanda di utilizzazione.
La cosa certa è che il CCNI sulle utilizzazioni 2019/2020 chiarirà quali conseguenze avrà il blocco triennale della mobilità sulla possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria e utilizzazione.
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