Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.
Delle date di presentazione della domanda, di chi potrà partecipare e di tutte le informazioni utili, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 16 luglio con Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola.
Un’ascoltatrice ha posto la seguente domanda:
“Tra le certificazioni da allegare alla domanda di assegnazione provvisoria non sono da indicare anzianità di servizio e/o eventuale continuità con una delle sedi indicate come preferenza?“
Ecco la risposta di Attilio Varengo:
“No, perché l’istituto dell’assegnazione provvisoria è un istituto che si prefigge dei fini diversi da quello delle utilizzazioni. Mentre le utilizzazioni sono effettivamente finalizzate diciamo così o a mettere riparo ad una situazione che si è verificata malgrado la volontà del docente, l’esubero, il sovrannumero conseguente e la conseguente perdita di posto o alla volontà del docente di provare altre esperienze professionali, in presenza ad esempio di una specializzazione sul sostegno piuttosto che di un’ulteriore abilitazione, tenuto conto della situazione comunque di esubero, di sovrannumero, le assegnazioni provvisorie hanno invece la finalità di consentire il ricongiungimento al nucleo familiare o comunque alla persona a cui si dichiara di volersi ricongiungere.
Ricordo che le figure per le quali vale il ricongiungimento sono specificate per bene al comma 1 dell’articolo 7 del CCNI delle utilizzazioni e delle assegnazione provvisoria e quindi non si tiene conto dei punteggi di servizio, della continuità, dei diversi titoli di studio o concorsi superati quindi dei titoli professionali ma semplicemente si azzera tutto questo punteggio di natura professionale e lo si sostituisce con il punteggio relativo alle assegnazioni provvisorie, quindi le esigenze di ricongiungimento.
Quindi a seconda del ricongiungimento si potranno avere sei punti o nel caso di ricongiungimento ai genitori di cui nessuno dei due superiore a 65 anni zero punti, poi ci sono i figli minori di 6 anni, maggiori di 6 anni, fino a 18 anni che danno un ulteriore punteggio.
Sono questi esclusivamente i punti validi per l’assegnazione provvisoria. Fatto tutto questo discorso spero tu possa tranquillamente capire come allegare un certificato di servizio piuttosto che la continuità sulla sede richiesta non serve assolutamente a nulla e quindi ci si limita all’autocertificazione delle esigenze di ricongiungimento”.
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