Mobilità

Assegnazioni provvisorie, è tutto pronto per sapere quali sono gli esiti

Gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022-2023 sono pronte per essere pubblicate, si parte prima con i movimenti provinciali e a ruota seguiranno i movimenti interprovinciali. Tutto è legato anche ai tempi che gli uffici scolastici provinciali impiegheranno per le immissioni in ruolo da call veloce. Proprio per questa ultima tornata di immissioni in ruolo da call veloce, gli uffici scolastici si sono organizzati a dividere la mobilità annuale in una prima fase provinciale e in una seconda fase interprovinciale.

I tempi della mobilità annuale

I movimenti provinciali riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie potrebbero incominciare ad essere pubblicati dal 5 al 10 agosto, mentre per le assegnazioni provvisorie interprovinciali si potrebbe arrivare ad ipotizzare una fase che andrà dal 11 al 13 agosto. Le immissioni in ruolo da call veloce dovrebbero essere fatte dal 9 al 10 agosto. Tempi strettissimi per la mobilità annuale le cui procedure si intersecano con la procedura delle immissioni in ruolo da calla veloce. Non è escluso che qualche ufficio scolastico provinciale possa pubblicare gli esiti della mobilità annuale, in particolare quella dei movimenti interprovinciali, dopo Ferragosto.

Calcolo punteggio assegnazioni

Per l’assegnazione provvisoria non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola solamente il punteggio delle esigenze di famiglia.

Per il ricongiungimento ai figli, al coniuge ovvero alla parte dell’unione civile o ai genitori spettano 6 punti (Ogni docente è libero di scegliere a chi ricongiungersi tra figli, coniuge o genitori) . Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.

Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 6 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento), mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 3 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 18 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento).

Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.

Ovviamente, oltre il punteggio che ha la sua rilevanza, c’è anche da tenere conto delle precedenze ai sensi dell’art.8 del CCNI mobilità annuale 2019/2022 del 12 giugno 2019. Tali precedenze sono messe in ordine di importanza e indicate con i numeri romani da I a VIII.

Eventuali reclami mobilità annuale

L’art.20 del CCNI mobilità annuale, specifica che l’aspirante all’utilizzazione o all’assegnazione provvisoria, possa presentare reclamo entro i 5 giorni successi all’atto di pubblicazione da parte dell’ufficio scolastico.

Resta quindi ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.

Avverso le graduatorie redatte dall’ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 18.

Lucio Ficara

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