Nella sezione del portale dedicato alla mobilità, il Miur ha pubblicato alcune faq riguardanti le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018.
Le riportiamo di seguito:
D. Il personale coniuge o parte dell’unione civile convivente del personale militare trasferito d’autorità che fruisce della precedenza, qualora non ottenga assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, può essere impiegato anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione?
R. Sì. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, può essere disposto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
D. In caso di ricongiungimento al familiare per i motivi di cui all’art. 7 comma 1, in quale ordine vanno indicate le preferenze nel modulo domanda, considerato che non è più possibile inserire il codice del comune di ricongiungimento prima di inserire eventuali scuole di comuni diversi?
R. Bisognerà esprimere come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento. In subordine è possibile indicare altre scuole del comune di ricongiungimento o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito
D. Sono un docente a tempo determinato che ha insegnato lo scorso anno in un Liceo musicale, nel CCNI art 6bis comma 7 si precisa che ho diritto alla riconferma sul posto o sulla quota orario dello scorso anno scolastico secondo quanto previsto dal comma 6, che tuttavia si riferisce agli istituti con sperimentazioni musicali precedenti al D.P.R. 89/2010, quindi la riconferma vale solo se ho insegnato in quei particolari licei?
R. No la riconferma vale in ogni caso, il riferimento corretto è al comma 2 dell’art 6bis.
D. Sono un insegnante di scuola primaria ma ho anche un’abilitazione per la scuola secondaria di secondo grado: volendo chiedere l’assegnazione provvisoria su quell’ordine di scuola ma anche quella per la scuola primaria devo trasmettere due diverse domande secondo la prevista tempistica?
R. Sì. Se poi dovesse esservi disponibilità in entrambi gli ordini prevarrà l’assegnazione sulla scuola secondaria.
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