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Assegnazioni provvisorie, il caso del raddoppio dei punti di ricongiungimento

In questi giorni stanno ancora pubblicando le graduatorie delle assegnazioni provvisorie 2017/2018, non mancano i casi curiosi.

Una docente ci scrive facendoci notare che l’ufficio scolastico di Reggio Calabria nel pubblicare le graduatorie delle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, ha fatto la moltiplicazione dei punti di ricongiungimento, assegnando per tale punteggio 12 punti piuttosto che 6.

Questo raddoppio del punteggio di ricongiungimento è avvenuto per decine di docenti che, tra le altre cose, usufruiscono del beneficio di legge della precedenza dell’art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92 per assistenza al coniuge o al figlio.

Abbiamo acquisito le graduatorie ed abbiamo capito cosa potrebbe essere successo nella fase della compilazione delle domande da parte degli stessi aspiranti alla domanda di assegnazione provvisoria.

L’arcano sarebbe spiegabile per un errore di compilazione della sezione F riferita alle esigenze di famiglia: Infatti oltre a compilare la casella del “Ricongiungimento al coniuge, al convivente o al familiare nel comune di XXXXXXXX”, la casella del numero dei figli di età inferiore ai sei anni e quella riferita al numero dei figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto, gli aspiranti all’assegnazione provvisoria hanno anche compilato la casella riferita al “Comune XXXXXXXX dove possono essere assistiti il coniuge, i figli minorati, tossicodipendenti, etc …”.

Così facendo il sistema del SIDI che compila le graduatorie, non solo ha dato il diritto di fruire della precedenza, ma ha anche riconosciuto, per lo stesso comune di ricongiungimento, ulteriori 6 punti per chi assiste il coniuge o i figli minorati, che si trovano ricoverati stabilmente in struttura di detto comune.

Bisogna sapere, e questo gli uffici scolastici lo sanno benissimo, che questi ulteriori 6 punti possono essere attribuiti se il figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura; il figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo; il figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Evidentemente l’ufficio scolastico di Reggio Calabria non ha fatto un controllo approfondito ed ha concesso la maggiorazione dei 6 punti e, contemporaneamente, anche il beneficio della precedenza per assistenza al familiare malato.

Lucio Ficara

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