Quando Alessandro Manzoni, nello scrivere i Promessi Sposi, disegnava la figura dell’Azzeccagarbugli, non aveva certo in mente le procedure previste dal Ministero per la presentazione delle domande.
Ma il Genio si riconosce proprio perché riesce a creare personaggi che resistono alle ingiurie del tempo….
Effettivamente i tecnici del Ministero ce la mettono tutta per rendere più complicata la vita ai docenti.
Eppure sulla carta esisterebbe anche un Ministero “per la semplificazione”….
Fatto sta che già dall’anno scorso è stato istituito un vero e proprio trabocchetto per chi compila la domanda di assegnazione provvisoria.
Com’è noto, per evitare un uso improprio dell’istituto dell’assegnazione provvisoria, il dipendente è tenuto a richiedere prioritariamente una sede collocata nel medesimo comune dove risiede la sua famiglia o- in mancanza di una scuola richiedibile- una sede ubicata nel comune viciniore.
Ovviamente, qualora non vi fossero cattedre disponibili, l’assegnazione potrà essere concessa anche in altri comuni, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda.
Un normale cittadino sarebbe portato a pensare che – siccome nel Comune c’è un’unica scuola- chiedere l’assegnazione provvisoria sul Comune equivale a chiedere l’assegnazione provvisoria in quell’unica scuola.
Ciò ovviamente dovrebbe valere anche in senso contrario, per cui chiedere l’assegnazione provvisoria in quell’unica scuola equivale a chiedere l’assegnazione provvisoria in quel Comune.
Per i tecnici del Ministero, se fosse così, sarebbe troppo semplice.
Cosa hanno escogitato?
Hanno previsto una particolare clausola all’art. 7, del Contratto, secondo cui “L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune”.
“In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità”.
Tradotto in “soldoni”, se non indichi il codice del Comune, se non c’è posto in quel Comune non potrai ottenere l’assegnazione provvisoria in nessun’altra scuola della Provincia.
Parafrasando Vasco Rossi, “vorrei trovare un senso in questa disposizione, anche se questa disposizione un senso non ce l’ha”…
Nel caso delle assegnazioni provvisorie vengono in gioco diritti di rango costituzionale, quali la tutela della famiglia (art.29), la tutela dei figli e il relativo diritto-dovere dei genitori di mantenerli, istruirli ed educarli (art.30), la tutela della maternità dell’infanzia e della gioventù (art.31).
Tali principi sono stati affermati anche in importantissimi accordi internazionali, quali la Convenzione di diritti del fanciullo stipulata a New York nel 1989 e, più recentemente, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 (cosiddetta “Carta di Nizza”).
E’ dunque accettabile che una mera irregolarità formale possa comportare la compressione dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti e parte integrante dei principi dell’Unione?
Il Tribunale di Lanciano, in un procedimento d’urgenza, già lo scorso anno aveva ritenuto non obbligatoria l’indicazione del Comune, ordinando l’assegnazione provvisoria di una docente che aveva indicato la sola scuola presente nel Comune senza inserire il Codice del Comune.
Proprio in questi giorni, anche il Tribunale di Vasto – adito in via d’urgenza da una mamma che avrebbe dovuto lasciare la figlioletta di appena quattro anni per questa svista- è pervenuto alle medesime conclusioni, ordinando all’Amministrazione di disporre “l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento famigliare per l a.s. 2024/2025, sulla base delle disponibilità effettive e delle preferenze espresse nella domanda.
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