Una delle domande che ci vengono rivolte sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, è quella riferita al numero massimo di preferenze di sede che si possono esprimere. La risposta è molto semplice, al massimo si possono indicare, per le scuole secondarie, 15 preferenze tra scelte puntuali e scelte sintetiche. Per la scuola dell’infanzia e primaria si possono scegliere al massimo 20 preferenze tra scelte puntuali e sintetiche.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20
preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto, provincia). In buona sostanza mentre la preferenza puntuale riguarda una singola scuola espressa per codice meccanografico dell’istituzione scoalstica e la dizione in chiaro, quella sintetica riguarda il codice di un intero comune, di un intero distretto o dell’intera provincia.
Il codice sintetico del Comune contiene al suo interno, secondo un ordine definito dal sistema, tutte le scuole autonome di quel Comune, stessa cosa vale per i distretti che contengono anche più comuni e per la provincia che contiene tutte le scuole su scala provinciale.
Per quanto riguarda il comune di ricongiungimento e le preferenze di sede da elencare in domanda, è importante sapere che il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.
In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la
domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le
preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
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