Sono tante le segnalazioni di docenti aspiranti all’assegnazione provvisoria che si sono visti annullare la precedenza per assistenza al genitore gravemente malato o la precedenza per il bisogno di cure continuative in una struttura ospedaliera pubblica.
L’art. 8 del CCNI utilizzazioni 2019-2022 dispone le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
I primi a godere della precedenza sono gli aspiranti alla mobilità annuale che si trovano nelle seguenti condizioni di grave malattia:
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
Successivamente godono della precedenza i docenti che hanno perso il posto negli ultimi 8 anni e chiedono ogni anno il rientro nella sede di precedente titolarità perché trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata in altra sede.
Nel punto III del suddetto art.8, comma 1, hanno la precedenza il personale disabile e il personale che, pur non essendo disabile, ha bisogno di specifiche cure continuative.
Quindi hanno diritto alla precedenza il personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
A pure diritto alla precedenza il personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;
Oltre alle precedenze che riguardano i motivi di salute dei docenti e il reintegro nella scuola di precedente titolarità, al punto IV dell’art.8, comma 1, del CCNI utilizzazioni 2019-2022, ci sono le precedenze per assistenza al figlio disabile, al coniuge in stato di gravità o al genitore che possiede l’art.3, comma 3 della legge 104/92.
Nella domanda di assegnazione provvisoria, ad esclusione dell’assistenza a figlio, coniuge e genitore, per beneficiare di precedenza verso altro parente o affine disabile grave (Legge 104 art.33 c.5 e 7) è obbligatorio il requisito della convivenza.
La non convalida di una precedenza per il bisogno di un docente di cure continuative o per il diritto all’assistenza del genitore gravemente invalido e convivente con il figlio, sono atti molto delicati che non possono essere presi con leggerezza. In caso di non convalida di una precedenza, in prima istanza si deve fare un semplice reclamo, se poi l’amministrazione, nonostante la corretta documentazione, insiste nel non convalidarla, allora si passa al ricorso al giudice del lavoro con gli estremi di urgenza.
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