Dopo l’avvio delle domande online per la scuola infanzia e primaria, dal 16 luglio partono le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazioni per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Ci sarà tempo fino al 23 luglio per i docenti di infanzia e primaria, mentre per la scuola secondaria il termine di chiusura della finestra è fissato il 25 luglio 2018.
Le domande online, ricordiamo, vanno inoltrate tramite Istanze OnLine e completate con le autodichiarazioni che saranno predisposte dal MIUR nell’apposita sezione del Miur dedicata alla mobilità.
Ricordiamo inoltre, che le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria avverranno su un contingente che salvaguarderà i posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato e ai posti FITprevisti dal DLgs 59/2017.
Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del restante personale scolastico, sappiamo che dal 16 luglio partono anche, seppure in modalità cartacea:
– Le utilizzazioni verso le discipline specifiche dei licei musicali si svolgeranno dal 16 luglio al 25 luglio 2018, in modalità cartacea;
– Per il Personale educativo e docenti di religione cattolica le domande si svolgeranno dal 16 luglio al 25 luglio 2018, in modalità cartacea;
– Infine, per quanto riguarda il personale ATA, le domande si svolgeranno dal 23 luglio al 3 agosto, sempre in modalità cartacea.
Riprendendo un precedente articolo, ricordiamo che l’assegnazione provvisoria sarà disposta, ai sensi del comma 10 dell’art.7 del CCNI mobilità annuale del 28 giugno 2018:
– nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
– l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
– le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
Inoltre, com’è noto, è stata aggiunta un’ulteriore fase per permettere ai docenti, sprovvisti di titolo di specializzazione sul sostegno di poter ottenere, in subordine ed in via derogatoria e straordinaria, il ricongiungimento per un anno anche su un posto di sostegno (art. 7 co. 16), purché detto personale stia per concludere il corso di specializzazione su sostegno o abbia svolto almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno anche con un contratto a tempo determinato.
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