I lettori ci scrivono

Assegnazioni Provvisorie per assunti GPS prima fascia e elenchi aggiuntivi 22/23

I docenti assunti il primo settembre 2021 da GPS di prima fascia  e dagli elenchi aggiuntivi su posto comune e  di sostegno, ai sensi dell’art.59 comma 4 della legge 106/2021 non possono partecipare alla mobilità 2022/23.

Non possono chiedere il trasferimento per il prossimo anno scolastico 22/23, perché  sono stati assunti come docenti con un contratto a tempo determinato di durata annuale  al 31 agosto 2022 e avviati ad una procedura assunzionale definita dal medesimo art.59 della legge 106/21.

Nonostante i docenti  debbano essere assunti  in ruolo l’1.9. 2022 con retrodatazione giuridica all’ 1.09.2021, non è chiaro al momento se saranno o meno nelle condizioni di poter chiedere la mobilità per un anno per il 2022/23 (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie).

Come tutti i docenti neo immessi in ruolo dal 20/21, i docenti assunti quest’anno da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi, saranno soggetti al blocco dei trasferimenti, dei passaggi di cattedra, dei passaggi di ruolo, delle utilizzazioni, delle assegnazioni provvisorie e altresì nell’impossibilità di accettare supplenze annuali da GPS o da GI per altre classi di concorso o altra tipologia di posto, ai sensi dell’art.36 del CCNL.

Il blocco nella mobilità, che per i docenti  neo-immessi in ruolo è previsto dall’art. 58 comma 2 lettera f) della legge 106/2021 che ha convertito in legge il D.lvo 73/2021,  andrebbe abolito a livello Parlamentare, facendo rientrare tutta la materia dei vincoli nella mobilità nell’alveo della contrattazione di Comparto e impegnando per questo le forze politiche per un provvedimento legislativo ad hoc, abrogativo del comma 2, lettera f) dell’art.58 della legge 106/2021.

Come per i trasferimenti anche per le Assegnazioni Provvisorie e le Utilizzazioni possono fare domanda solo i docenti con un contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.1 comma 1 del CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 19/22) e che comunque essi siano nello status di docenti di ruolo all’atto della presentazione della domanda di Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria.

I docenti  assunti a settembre 2021 per lo scorrimento delle GPS  di prima fascia e degli elenchi aggiuntivi, ai sensi dei commi 4,5,6,7,8 dell’art. 59 della legge 106/2021, non sono ancora de iure docenti di ruolo, essendo stati assunti come supplenti su posto vacante  e avviati ad una procedura finalizzata alla loro immissione in ruolo sui posti residuati dopo le immissioni in ruolo ordinarie effettuate per l’a.s. 2021/22 nella provincia in cui sono stati inseriti a domanda  in GPS di prima fascia per il biennio 20 /21 e 21/22 o negli elenchi aggiuntivi se hanno conseguito l’abilitazione e/o il titolo di sostegno entro il 31.7.2021.

La procedura assunzionale per i suddetti docenti non è limitata al solo superamento del periodo di formazione e prova ( giugno 2022), ma anche al superamento di una successiva prova di idoneità disciplinare ( luglio 2022) da cui dipenderà la loro conferma o meno in ruolo.

Ai fini della presentazione della mobilità annuale per il 22/23 ci sarà bisogno quindi  che il superamento della procedura assunzionale, prevista per i docenti assunti da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi il prossimo mese di luglio, sia assimilato tout court alla conferma in ruolo e avvenga anteriormente alla data di presentazione della domanda di Assegnazione Provvisoria,  che è fissata da un annuale nota ministeriale, successiva stipulazione del nuovo CCNI 22/25, che dovrebbe essere sottoscritto entro giugno 2022.

Se tale possibilità sarà recepita  nel comma 1 dell’art.1 del nuovo CCNI 2022/25 sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale Docente, educativo e ATA, i docenti assunti da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi, avendo la retrodatazione giuridica della nomina all’1.9.2021, ricorrendone i motivi di cui al comma 1 dell’art.7 e ai sensi del  comma 2 dell’art.7 del CCNI relativo alle  utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 19/22, potrebbero presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 22/23.

Ovviamente, come si è già sottolineato, ciò non basta, perché bisognerà superare  anche un secondo ostacolo, comune a tutti i docenti immessi in ruolo a partire dal 2020/21, rappresentato dal vincolo triennale previsto nella mobilità dal comma 2 lettera f) dell’art. 58 della 106/2021 e  richiamato dal comma 6 dell’art. 2 del CCNI 22/25 che impedisce ogni forma di mobilità, anche annuale, tranne le deroghe previste dalla stessa legge 106/2021 per i beneficiari dei commi 3 e 6 dell’art.33  della legge 104/92, acquisiti dopo l’iscrizione nei bandi o nelle graduatorie, nei trasferimenti e nelle utilizzazioni e  solo nelle assegnazioni provvisorie anche per i genitori di figli di età inferiore a tre anni e per il coniuge convivente di militare.

Si chiede per i docenti assunti da GPS di prima fascia compilate nel 2020 e da elenchi aggiuntivi compilati nel 2021:

1) La possibilità di presentare domanda di utilizzazione provinciale e di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale, integrando il comma 1 dell’art.1 del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie come segue:  “le disposizioni relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si applicano a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato nonché ai docenti assunti con procedura straordinaria di cui all’art.59 commi 4,5 6,7,8 del Decreto Legge 73/2021, convertito con la legge 23.07.2021 n.106 che abbiano ottenuto la conferma in ruolo.

Si tratterebbe in pratica di recepire nel nuovo CCNI triennale 22/25 quanto già fu recepito al punto 42 della sequenza operativa del CCNI 19/22 per i docenti di cui al D.D.G. 85/2018 già titolare di contratto FIT.

2) Il superamento dei vincoli nella mobilità (trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) con l’abrogazione del comma 2 lettera f) dell’art 59 della legge 106/2021.

3) In subordine al punti 3 congelare per via contrattuale i vincoli per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 22/23, ovvero, ancora in subordine, estendere le deroghe, ora previste solo per alcune categorie di docenti, almeno a tutte le categorie previste al comma 8 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

La nostra richiesta è stata sottoscritta da 601 firmatari tramite una campagna  di sottoscrizione del gruppo Facebook DOCENTI VINCOLATI – assunti da GPS 1° fascia. Le firme sono consultabili qui.

SBC e NDV

I lettori ci scrivono

Articoli recenti

I Simpson, nel loro mondo c’è davvero di tutto, inclusa tanta scienza

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…

23/12/2024

Il 2025 sarà l’anno record di spese militari, mentre caleranno per Scuola, Ricerca e Sanità: petizione Avs per fermare nuovi carri armati e missili

"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…

23/12/2024

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024