Le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono pronte per essere espletate, diversi uffici scolastici provinciali hanno già pubblicato le graduatorie definitive e nei prossimi giorni provvederanno a pubblicare gli esiti della mobilità annuale. Già in questa settimana ci saranno, da parte di alcuni uffici scolastici, le pubblicazioni di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, al massimo si arriverà al 13 agosto per conoscere gli esiti di queste operazioni.
A seguito della pubblicazione delle graduatorie per le utilizzazioni, alcuni aspiranti ci hanno fatto notare che docenti titolari su posto comune e che hanno richiesto l’utilizzazione su sostegno, hanno avuto il punteggio raddoppiato per ogni anno di servizio svolto su posto sostegno. Dobbiamo dire che si tratta di un evidente errore di calcolo del punteggio, infatti i titolari su posto comune non hanno diritto, in fase di graduatoria sulle utilizzazioni, al raddoppio del punteggio per gli anni di servizio prestati su posto di sostegno. Si tratta, con ogni evidenza, di un raddoppio del punteggio abusivo.
Per il calcolo del punteggio delle utilizzazioni bisogna usare l’allegato 2 tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo relativo al CCNI mobilità 2019/2022. In particolar modo è importante sottolineare che il punteggio per le utilizzazioni si computa facendo uso delle tabelle dei movimenti d’ufficio e non quella dei movimenti a domanda.
In buona sostanza il servizio pre ruolo è calcolato 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno scolastico successivo al quarto anno. Per cui se complessivamente un docente avesse un pre ruolo di 12 anni, totalizzerebbe per questo tipo di servizio 28 punti. Infatti per i primi 4 anni di pre ruolo avrebbe 12 punti e per gli altri 8 altri 16 punti, per un totale di 28 punti.
Per il servizio di ruolo, ovvero del ruolo di attuale appartenenza, il docente potrà calcolare 6 punti per ogni anno di servizio. In caso di continuità del servizio, senza avere mai avuto soluzione di continuità, spettano 2 punti ogni anno fino al compimento del quinquennio e 3 punti ogni anno per gli anni successivi al quinquennio.
Tuttavia, come specificato dal CCNI delle utilizzazioni 2019-2022 la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra o posto nella scuola è formulata, ai sensi dell’art.1, comma 6 della suddetta ipotesi di CCNI, da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale compie servizio. Nel caso l’istituto di titolarità non coincida con l’Istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.
Per attribuire il punteggio riferito alla domanda di utilizzazione, basta prendere il punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023 e a questo si aggiungeranno i 6 punti dell’anno in corso e l’eventuale punteggio (2 o 3 punti) di continuità del servizio. Ovviamente si possono anche aggiungere i punti dei titoli acquisiti entro e non oltre la data di scadenza della presentazione della domanda di utilizzazione 2022/2023.
Bisogna sottolineare che il docente titolare su posto comune che chiede l’utilizzazione sul sostegno non deve raddoppiare il punteggio del servizio svolto su sostegno ma deve considerare il punteggio già calcolato in graduatoria interna di Istituto per i docenti perdenti posto e aggiungere soltanto l’anno in corso. Il docente titolare su sostegno, perdente posto per il 2022/2023 o che si trova a chiedere ogni anno, all’interno dell’ottennio calcolato dall’anno che ha perso il posto, il rientro nella scuola di precedente titolarità, ha diritto a chiedere utilizzazione e può raddoppiare il punteggio degli anni svolti su sostegno sia in ruolo che pre ruolo o diverso ruolo.
Per l’assegnazione provvisoria non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola solamente il punteggio delle esigenze di famiglia.
Per il ricongiungimento ai figli, al coniuge ovvero alla parte dell’unione civile o ai genitori spettano 6 punti (Ogni docente è libero di scegliere a chi ricongiungersi tra figli, coniuge o genitori) . Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.
Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 6 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento), mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 3 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 18 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento).
Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.
Ovviamente, oltre il punteggio che ha la sua rilevanza, c’è anche da tenere conto delle precedenze ai sensi dell’art.8 del CCNI mobilità annuale 2019/2022 del 12 giugno 2019. Tali precedenze sono messe in ordine di importanza e indicate con i numeri romani da I a VIII.
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