Mancano pochi giorni per la partenza delle istanze online di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Al riguardo siamo in attesa di una nota Miur.
Dal 10 luglio al 20 luglio si parte con le domande di assegnazione provvisoria per la scuola primaria e dell’infanzia e dal 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Per quali motivi il docente potrà presentare istanza di assegnazione provvisoria provinciale? L’art. 7 dell’ipotesi contrattuale sulla mobilità annuale ridetermina i casi per i quali è prevista la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per il personale docente. Per la precisione i 4 motivi per richiedere l’assegnazione provvisoria provinciale sono: 1) il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; 2) il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; 3) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; 4) il ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o 2). Per quest’ultima ipotesi la convivenza con il genitore sembrerebbe confermata dal Miur che non ha intenzione di recedere da questa volontà. Invece pare chiarito definitivamente il fatto che il termine “convivente” è esteso a qualsiasi tipo di convivenza, purché sia certificata anagraficamente.
Superato l’ostacolo del blocco triennale per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, potranno presentare istanza, i docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta; i docenti che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento; i docenti che hanno ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del Ccni dell’11 aprile 2017; i docenti beneficiari delle precedenze previste dell’articolo 13 del CCNI dell’ 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi. Infine l’assegnazione provvisoria interprovinciale potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.
Attendiamo nei prossimi giorni una nota del Miur su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018, anche perché da lunedì 10 luglio si parte per infanzia e primaria.
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