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Assegnazioni senza titolo su posti di sostegno, nessuna svista sul CCNI

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C’è stata segnalato da Libero Tassella, Amministratore della pagina facebook professione insegnante, che nel CCNI utilizzazioni 2018/2019 del 28 giugno 2018 ci sarebbe un’incongruenza palese, riferita alle assegnazioni provvisorie su posti di sostegno per i docenti senza titolo.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE SUI POSTI DI SOSTEGNO PER DOCENTI SENZA TITOLO

Ai sensi del comma 16 dell’art.7 del CCNI mobilità annuale per l’anno scolastico 2018/2019 si consente la richiesta di assegnazione provvisoria per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Nell’allegato 1 della sequenza operativa delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019, in virtù dell’introduzione del succitato comma 16 dell’art.7,  è stato aggiunta la sequenza n.41 che prevede l’assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da altra provincia, sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell’articolo 8 lett. g), I) e m) viene trattato con priorità nell’ ordine previsto.

PRESUNTA INCONGRUENZA DEL CCNI MOBILITA’ANNUALE 2018/2019

I docenti senza titolo di specializzazione sul sostegno, ma che stanno per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno, protestano perché a loro sarebbe preclusa l’assegnazione provvisoria provinciale sui posti di sostegno, in quanto nell’allegato 1 della sequenza operativa, questa operazione è “riservata” solamente a coloro che si muovono da fuori provincia e non all’interno della stessa provincia di titolarità. A tal proposito, per sanare questa presunta incongruenza del CCNI mobilità annuale 2018/2019, alcuni docenti chiedono al MIUR di consentire questa tipologia di movimento su posti di sostegno anche all’interno della medesima provincia di titolarità.

LA NORMA È STATA INTRODOTTA PER CONSENTIRE IL RICONGIUGNIMENTO DA FUORI PROVINCIA

Non si tratta di una svista o di un errore tecnico. Il comma 16 dell’art.7 e il punto 41 dell’allegato 1 della sequenza operativa, sono stati introdotti per consentire al maggior numero di docenti possibili, il ricongiungimento con le proprie famiglie su posti che di norma pretenderebbero il titolo di specializzazione. La norma tutela, almeno nei numeri e non nella scelta della sede, tutti i docenti di ruolo e non di ruolo con titolo di specializzazione sul sostegno, assegnando solo il numero di posti disponibili e vacanti non ricopribili con docenti specializzati. Consentire il passaggio sui posti di sostegno all’interno della medesima provincia ai docenti non specializzati, avrebbe ridotto l’opportunità di ricongiungimento familiare a chi vive fuori provincia. Per cui si tratta di norma voluta dalle parti e non di errore da rimediare.