Negli ultimi tempi si è notata una maggiore attenzione del governo alla genitorialità e a al sosteno per le famiglie. Diverse sono le misure in vigore.
Nel 2018 continueranno ad essere operativi tutti i bonus maternità. Restano inalterati il voucher baby sitter e asilo nido, il bonus nido, il bonus mamma domani (premio nascita) e il fondo natalità.
Per i bimbi nati nel 2017 il bonus bebè dura per tre anni.
È un contributo annuo di 960 euro – erogato dall’Inps in 12 mensilità da 80 euro ciascuna – valido fino al compimento del 1° anno del bambino.
In caso di Isee fino a 7mila euro annui il contributo raddoppia a 1.920 euro (cioè 160 euro per 12 mensilità).
Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano, di uno Stato dell’Unione Europea, extra-comunitario con permesso di soggiorno o rifugiato; residente in Italia; convivente con il figlio.
Per i nati nel 2017 il bonus bebè dura per tre anni, per le nascite tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Sono 36 le mensilità massime erogabili nella misura di 80 euro al mese (960 euro annui); il bonus raddoppia a 160 euro mensili (1.920 l’anno) con Isee sotto i 7mila euro.Chi non ha fatto domanda entro i 90 giorni dalla nascita potrà percepire il bonus solo a partire dalla data di presentazione.
Il premio alla nascita di 800 euro spetta alle future e neo mamme, indipendentemente dal reddito familiare, che siano cittadine italiane, comunitarie, extracomunitarie con permesso di soggiorno o rifugiate politiche, e residenti in Italia. Il beneficio – pagato dall’Inps in un’unica soluzione – può essere richiesto online sul portale dell’istituto. All’Inps va presentato il certificato che attesta lo stato di gravidanza con l’indicazione della data presunta parto.
È un fondo di garanzia, istituito con la Legge di Bilancio 2017, per favorire l’accesso al credito per famiglie con uno o più figli, nati o adottati dal 1° gennaio 2017. Il fondo interviene con rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, a banche e intermediari finanziari.
La garanzia statale coprirà il 50% degli importi erogati (quindi ad esempio 5 mila euro su 10mila).
Per accedere al Fondo i soggetti beneficiari devono avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ed essere residenti in Italia.
La garanzia può essere richiesta fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure entro tre anni dall’adozione, per prestiti non superiori a 10mila euro, da restituire in massimo 7 anni.
Le domande andranno inoltrate in forma telematica direttamente alle banche convenzionate che prima di erogare il prestito verificheranno presso l’ente gestore i requisiti e la disponibilità delle risorse.
Serve per pagare le rette dell’asilo nido pubblico o privato (o l’assistenza a domicilio, per i figli con gravi patologie croniche) e consiste in un buono fino a 1.000 euro l’anno, suddiviso in 11 mensilità da 90,91 euro (importo versato in un’unica soluzione per la copertura di forme di supporto presso la propria abitazione).
Il premio può essere corrisposto per far fronte a due distinte situazioni:
– a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido);
– in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
Le domande saranno soddisfatte in base all’ordine di presentazione, fino alla concorrenza dell’importo stanziato.
Al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, si può chiedere la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia.
Possono fruirne le lavoratrici dipendenti, le iscritte alla Gestione separata e le lavoratrici autonome.
Sono previsti specifici limiti di spesa, oltre i quali le domande non potranno essere accolte.
Il contributo è erogato alle lavoratrici dipendenti per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici stesse.
Dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2017, n. 81, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.
Per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi
Non possono accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati, le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale, le lavoratrici in fase di gestazione, le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione Separata).
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