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Assegni di studio in Trentino

Nella G.U. n. 50 – 3ª serie speciale – del 20 dicembre 2003 è stato riportato il Decreto del Presidente della provincia della Regione Trentino-Alto Adige n. 23-144/Leg. del 25 agosto 2003 (Regolamento per la concessione dell’assegno di studio, agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale, del contributo in conto gestione, in attuazione Capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29), già Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003.
Per fare fronte alle spese di iscrizione e frequenza, gli studenti che frequentino, essendovi regolarmente iscritti, le scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16/bis della legge provinciale n. 29/90 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) sono destinatari dell’assegno di studio previsto dall’art. 14 della stessa legge, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti in provincia di Trento;
b) avere frequentato la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell’anno scolastico al quale la concessione dell’assegno di studio si riferisce;
c) appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti di reddito e di patrimonio stabiliti con delibera della Giunta provinciale.

La domanda per ottenere l’assegno di studio può essere presentata dallo stesso studente se maggiorenne oppure, se l’alunno è minorenne, da uno dei genitori (anche adottivi o affidatari) o dalla persona che comunque esercita la potestà dei genitori. L’istanza, compilata secondo il modello approvato dalla Giunta provinciale, deve essere presentata alle stesse scuole entro il 31 ottobre dell’anno scolastico per il quale è richiesta la concessione dell’assegno di studio.
Le risorse finanziarie destinate a coprire la spesa per la concessione degli assegni di studio per la frequenza delle suddette scuole a carattere non statale sono stabilite dalla Giunta provinciale di Trento, che determina la misura minima e massima dell’ammontare dell’assegno di studio concedibile (la misura massima può essere differenziata in relazione ai diversi gradi di istruzione). L’importo dell’assegno di studio non può, comunque, superare l’ammontare della retta di iscrizione e frequenza a carico dei singoli beneficiari.
Il Capo II del citato Decreto del Presidente della provincia della Regione Trentino-Alto Adige affronta gli aspetti collegati al "Contributo in conto gestione alle scuole". Il decreto, inoltre, propone il Allegato lo "Schema di convenzione".

Redazione

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