L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro, ogni mese in busta paga, a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e di quei lavoratori che hanno diritto a prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (per esempio, la cassa integrazione).
La misura è legata principalmente al reddito complessivo del nucleo familiare, che non deve superare i limiti annuali indicati dalla legge e rivalutati ogni anno in base agli indici Istat.
L’importo dell’assegno dipende da tre fattori:
A differenza degli ultimi 2 anni, importi e limiti di reddito contenuti nelle tabelle sono variati a causa dell’aumento dell’1,1% dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat.
Le tabelle degli assegni familiari sono suddivise in base alla tipologia di nucleo familiare. Ogni tabella è poi suddivisa in base al numero dei componenti il nucleo e infine in base agli importi del reddito familiare. Il periodo di riferimento è quello dell’anno precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
La domanda per gli assegni familiari si fa tramite il modulo e va compilato a cura del lavoratore, che può riempire il modello personalmente o con l’aiuto di un patronato.
Alla dichiarazione bisognerà allegare il reddito complessivo percepito nel 2017 ricavabile dalla dichiarazione dei redditi, la Certificazione unica e una copia del documento di riconoscimento.
I nuclei familiari, così come segnala l’Inps sul proprio sito da cui abbiamo tratto le informazioni per la realizzazione dell’articolo, devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
La domanda deve essere presentata:
I modelli sopra citati sono disponibili sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it.
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.
In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:
L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
Il diritto all’assegno decorre da quando ha inizio l’attività lavorativa ovvero dal momento in cui si verificano le situazioni che determinano il diritto all’assegno (come, ad esempio, il giorno del matrimonio o della nascita di un figlio) e termina alla data in cui dette condizioni vengono a mancare (ad esempio la separazione dei coniugi o il raggiungimento della maggiore età del figlio).
L’assegno spetta fino alla cessazione dell’attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.
La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.
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Nel caso di compimento della maggiore età di un figlio, sarà cura dell’Ufficio responsabile del trattamento economico inserire nel sistema il compimento del 18° anno dei familiari per cui si usufruisce dell’assegno familiare. Dal mese successivo verrà indicata la nuova configurazione del nucleo familiare.
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Gli assegni familiari si possono richiedere entro 5 anni dalla loro maturazione. Lo afferma l’INPS con circolare n. 110/1992 art. 21 che dice: il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni.
La richiesta di assegno familiare va effettuata compilando il normale modulo per la richiesta degli Assegni Familiari SR16 ANF/DIP o ANF/PREST se la richiesta viene fatta all’INPS.
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