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Assegni familiari 2019, ecco le nuove tabelle. Come fare la domanda

L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro, ogni mese in busta paga, a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e di quei lavoratori che hanno diritto a prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (per esempio, la cassa integrazione).

La misura è legata principalmente al reddito complessivo del nucleo familiare, che non deve superare i limiti annuali indicati dalla legge e rivalutati ogni anno in base agli indici Istat.

L’importo dell’assegno dipende da tre fattori:

  •  il numero dei componenti della famiglia;
  • il reddito del nucleo familiare;
  • le fasce di reddito stabilite dalla legge.

A differenza degli ultimi 2 anni, importi e limiti di reddito contenuti nelle tabelle sono variati a causa dell’aumento dell’1,1% dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat.

Le tabelle degli assegni familiari sono suddivise in base alla tipologia di nucleo familiare. Ogni tabella è poi suddivisa in base al numero dei componenti il nucleo e infine in base agli importi del reddito familiare. Il periodo di riferimento è quello dell’anno precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Come presentare la domanda

La domanda per gli assegni familiari si fa tramite il modulo e va compilato a cura del lavoratore, che può riempire il modello personalmente o con l’aiuto di un patronato.

Alla dichiarazione bisognerà allegare il reddito complessivo percepito nel 2017 ricavabile dalla dichiarazione dei redditi, la Certificazione unica e una copia del documento di riconoscimento.

I nuclei familiari, così come segnala l’Inps sul proprio sito da cui abbiamo tratto le informazioni per la realizzazione dell’articolo, devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

La domanda deve essere presentata:

  • dai lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR 16)
  • dai lavoratori titolari di prestazioni previdenziali alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con il modello ANF/PREST (SR 32)
  • dai pensionati da lavoro dipendente alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli (ad esempio: AP 01 anzianità, AP 02 vecchiaia e AP 57 VO IO).

I modelli sopra citati sono disponibili sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.

In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:

  • addetto ai servizi domestici;
  • iscritto alla Gestione Separata;
  • operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
  • lavoratore di ditte cessate o fallite;
  • beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

Il diritto all’assegno decorre da quando ha inizio l’attività lavorativa ovvero dal momento in cui si verificano le situazioni che determinano il diritto all’assegno (come, ad esempio, il giorno del matrimonio o della nascita di un figlio) e termina alla data in cui dette condizioni vengono a mancare (ad esempio la separazione dei coniugi o il raggiungimento della maggiore età del figlio).

L’assegno spetta fino alla cessazione dell’attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.

La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.

CLICCA QUI per le tabelle

Nel caso di compimento della maggiore età di un figlio, sarà cura dell’Ufficio responsabile del trattamento economico inserire nel sistema il compimento del 18° anno dei familiari per cui si usufruisce dell’assegno familiare. Dal mese successivo verrà indicata la nuova configurazione del nucleo familiare.

Per maggiori info clicca qui

Come richiedere gli arretrati

Gli assegni familiari si possono richiedere entro 5 anni dalla loro maturazione. Lo afferma l’INPS con circolare n. 110/1992 art. 21 che dice: il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni.

La richiesta di assegno familiare va effettuata compilando il normale modulo per la richiesta degli Assegni Familiari SR16 ANF/DIP o ANF/PREST se la richiesta viene fatta all’INPS.

CLICCA QUI per scaricare la domanda

Andrea Carlino

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