L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro, ogni mese in busta paga, a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e di quei lavoratori che hanno diritto a prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (per esempio, la cassa integrazione).
La misura è legata principalmente al reddito complessivo del nucleo familiare, che non deve superare i limiti annuali indicati dalla legge e rivalutati ogni anno in base agli indici Istat.
NoiPA ricorda a tutti i dipendenti pubblici che il sostegno economico sarà sospeso automaticamente – da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato – a tutti coloro che non presentano la domanda entro le scadenze previste.
La sospensione è prevista per il 1° luglio 2018 e per evitarla è necessario presentare nuovamente la domanda seguendo le istruzioni indicate sul portale NoiPA.
A differenza degli ultimi 2 anni, importi e limiti di reddito contenuti nelle tabelle sono variati a causa dell’aumento dell’1,1% dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat.
Le tabelle degli assegni familiari sono suddivise in base alla tipologia di nucleo familiare. Ogni tabella è poi suddivisa in base al numero dei componenti il nucleo e infine in base agli importi del reddito familiare. Il periodo di riferimento è quello dell’anno precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il lavoratore avrà infatti diritto a 137.5 euro, mentre se i figli del nucleo famigliare sono due l’assegno sale a 258,33 euro, ma solo se il reddito complessivo non supera i 14,541,59 euro. L’assegno è pressoché nullo per le famiglie con un reddito più alto. Gli assegni sono comunque ridotti per i nuclei familiari composti anche da fratelli, sorelle o nipoti.
IL MODULO PER IL PUBBLICO IMPIEGO (clicca qui)
La domanda per gli assegni familiari si fa tramite il modulo e va compilato a cura del lavoratore, che può riempire il modello personalmente o con l’aiuto di un patronato.
Alla dichiarazione bisognerà allegare il reddito complessivo percepito nel 2017 ricavabile dalla dichiarazione dei redditi, la Certificazione unica e una copia del documento di riconoscimento.
I nuclei familiari, così come segnala l’Inps sul proprio sito da cui abbiamo tratto le informazioni per la realizzazione dell’articolo (oltre che dal sito NoiPa), devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.
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Nel caso di compimento della maggiore età di un figlio, sarà cura dell’Ufficio responsabile del trattamento economico inserire nel sistema il compimento del 18° anno dei familiari per cui si usufruisce dell’assegno familiare. Dal mese successivo verrà indicata la nuova configurazione del nucleo familiare.
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figli o equiparati anche se non conviventi di età inferiore a 18 anni;
apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni, ma soltanto in nuclei famigliari con 4 o più figli);
universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea, ma soltanto in nuclei famigliari con 4 o più figli);
inabili al lavoro (senza limiti di età)
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Gli assegni familiari si possono richiedere entro 5 anni dalla loro maturazione. Lo afferma l’INPS con circolare n. 110/1992 art. 21 che dice: il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni.
La richiesta di assegno familiare va effettuata compilando il normale modulo per la richiesta degli Assegni Familiari SR16 ANF/DIP o ANF/PREST se la richiesta viene fatta all’INPS.
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