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Assegni familiari, nuove tabelle valide da luglio 2019. La circolare Inps

L’Inps, con la circolare n.66 del 17 maggio, comunica le nuove tabelle di rivalutazione dei redditi ai fini della corresponsione degli assegni familiari.

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’Inps ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Chi intende chiedere e ottenere i nuovi assegni al nucleo familiare dovrà controllare a quale livello reddituale rivalutato appartiene, per comprendere se e quanto percepirà di Anf. Questo perché i livelli di reddito familiare utili a calcolare gli assegni si aggiornano annualmente.

Il calcolo effettuato, secondo quanto previsto dalle tabelle pubblicate dall’Inps, tenendo in considerazione il reddito familiare e la composizione del nucleo di riferimento (numero di componenti, presenza di soggetti inabili).

I limiti di reddito per il calcolo degli assegni familiari sono oggetto di rivalutazione dal 1° luglio e fino al 30 giugno dell’anno successivo e le nuove tabelle ANF INPS saranno valide per il periodo compreso tra il secondo semestre 2019 ed il primo semestre 2020.

Le nuove tabelle pubblicate con la circolare n. 66 saranno quindi valide dal 1° luglio 2019.

Fino ad allora, il calcolo verrà effettuato con quelle attualmente in vigore.

La variazione percentuale tra il 2017 ed il 2018 è stata pari al +1,1%, e ciò ha comportato la modifica delle tabelle ANF e dei limiti di reddito da considerare ai fini del calcolo degli assegni al nucleo familiare.

Clicca sull’immagine per scaricare tutti i dati aggiornati

Chi può presentare la domanda

Possono presentare domanda con il nuovo modello di domanda assegno familiare i dipendenti in attività, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, assenti per malattia o maternità, in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali, in congedo matrimoniale, pensionati da lavoro dipendente, soci di cooperative, lavoratori assunti a tempo parziale.

Come presentare la domanda

La domanda per gli assegni familiari si fa tramite il modulo e va compilato a cura del lavoratore, che può riempire il modello personalmente o con l’aiuto di un patronato.

Si inseriscono i dati anagrafici del richiedente, la situazione familiare (celibe/nubile, coniugati, vedovi, separati, divorziati), i dati relativi al datore di lavoro o alla titolarità della pensione, la richiesta di attribuzione, o di rideterminazione, dell’importo, la composizione familiare, il reddito complessivo e la tipologia di reddito di ogni componente del nucleo familiare.

Alla dichiarazione bisognerà allegare il reddito complessivo percepito nel 2017 ricavabile dalla dichiarazione dei redditi, la Certificazione unica e una copia del documento di riconoscimento.

I nuclei familiari, così come segnala l’Inps sul proprio sito da cui abbiamo tratto le informazioni per la realizzazione dell’articolo (oltre che dal sito NoiPa), devono essere composti da più persone e il reddito complessivo.

Nel caso di compimento della maggiore età di un figlio, sarà cura dell’Ufficio responsabile del trattamento economico inserire nel sistema il compimento del 18° anno dei familiari per cui si usufruisce dell’assegno familiare. Dal mese successivo verrà indicata la nuova configurazione del nucleo familiare.

Per maggiori info clicca qui.

La documentazione normativa, le circolari e le tabelle di calcolo relative all’importo dell’assegno per il nucleo familiare a carico, sono disponibili alla pagina “Documenti disponibili“.
dati da specificare, nel modello di domanda, sono relativi:
  • dati anagrafici del richiedente
  • alla composizione del nucleo familiare
  • alla determinazione del reddito familiare annuo
  • alla dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante e del richiedente.
La domanda per la richiesta dell’ANF può essere presentata:
  • alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), nel caso di personale appartenente agli uffici  periferici dello Stato sia di persona che tramite posta ordinaria od elettronica oppure al proprio Ufficio di servizio per il successivo inoltro alla RTS.
  • all’Ufficio della propria Amministrazione od Ente che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle amministrazioni centrali statali o di altri Enti.
  • esclusivamente per i supplenti previ e saltuari, la domanda va inoltrata alla scuola titolare del rapporto di lavoro. Se l’amministrato ha contratti su più scuole il modello va consegnato a ciascun istituto con il quale si ha un contratto.
Andrea Carlino

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