Il Ministero dell’Economia ha pubblicato la circolare 23 del 26 giugno 2018 con la quale ridefinisce i limiti di reddito per fruire degli assegni familiari.
Per coloro che sono pagati da NoiPA (Scuola, AFAM ed alcuni Enti di ricerca), la domanda può essere presentata alla sede di servizio per l’inoltro alla Ragioneria provinciale dello Stato utilizzando il modello messo a disposizione da NoiPA.
IL MODULO PER IL PUBBLICO IMPIEGO (clicca qui)
La circolare della Ragioneria dello stato (clicca qui)
Le tabelle per la corresponsione dell’assegno familiare per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019
Possono presentare domanda con il nuovo modello di domanda assegno familiare i dipendenti in attività, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, assenti per malattia o maternità, in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali, in congedo matrimoniale, pensionati da lavoro dipendente, soci di cooperative, lavoratori assunti a tempo parziale.
La domanda per gli assegni familiari si fa tramite il modulo e va compilato a cura del lavoratore, che può riempire il modello personalmente o con l’aiuto di un patronato.
Si inseriscono i dati anagrafici del richiedente, la situazione familiare (celibe/nubile, coniugati, vedovi, separati, divorziati), i dati relativi al datore di lavoro o alla titolarità della pensione, la richiesta di attribuzione, o di rideterminazione, dell’importo, la composizione familiare, il reddito complessivo e la tipologia di reddito di ogni componente del nucleo familiare.
Alla dichiarazione bisognerà allegare il reddito complessivo percepito nel 2017 ricavabile dalla dichiarazione dei redditi, la Certificazione unica e una copia del documento di riconoscimento.
I nuclei familiari, così come segnala l’Inps sul proprio sito da cui abbiamo tratto le informazioni per la realizzazione dell’articolo (oltre che dal sito NoiPa), devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.
CLICCA QUI per le tabelle
Nel caso di compimento della maggiore età di un figlio, sarà cura dell’Ufficio responsabile del trattamento economico inserire nel sistema il compimento del 18° anno dei familiari per cui si usufruisce dell’assegno familiare. Dal mese successivo verrà indicata la nuova configurazione del nucleo familiare.
Per maggiori info clicca qui.
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