L’Inps ha aggiornato le tabelle riferite alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Come già scritto, le nuove tabelle entreranno in vigore il 1° luglio 2020 e resteranno valide fino al 30 giugno 2021.
Si ricorda che le fasce di reddito sono soggette a rivalutazione annuale in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT e pari allo 0,5% tra il 2018 e il 2019.
L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all’entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili.
L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
Il reddito del 2019 assumerà rilevanza fino al 30 giugno 2021.
Questo significa che la richiesta di ANF decorrente dal 1º febbraio 2021 dovrà comunque tenere in considerazione il reddito 2019 di tutti i familiari.
Per aver diritto agli ANF il reddito complessivo dev’essere costituito per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati.
Non vengono considerate tra le altre nel calcolo del reddito familiare, le seguenti somme:
I nuovi importi sono stati comunicati dall’INPS, con la circolare n. 60 del 21 maggio 2020.
La corresponsione dell’assegno spetta, di norma, al dipendente che effettua una specifica richiesta. Inoltre, anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all’assegno può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.
Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:
Il dipendente, in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente e attestati dalla CU o dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico), può presentare la richiesta dell’ANF con decorrenza al 1° luglio di ogni anno, utilizzando il modello “Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)” disponibile sul portale NoiPA.
I modelli di domanda per l’attribuzione o rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare sono disponibili alla pagina “Modulistica“ (il nuovo modulo non è ancora disponibile)
Le somme vengono anticipate dall’azienda in busta paga e da questa successivamente recuperate sugli importi da versare all’INPS con modello F24. Fanno eccezione i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS ad esempio a beneficio di dipendenti di aziende cessate, fallite o coinvolte in ammortizzatori sociali pagati direttamente dall’Istituto.
Nei casi di separazione, divorzio o presenza di persone inabili all’interno del nucleo familiare, gli amministrati che presentino la domanda per la prima volta, hanno l’obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo.
Per tutti i percettori dell’ANF che non rinnovino l’apposita domanda annuale direttamente agli uffici competenti, NoiPA provvede automaticamente alla sospensione dell’assegno a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.
Il richiedente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alla composizione del nucleo o del reddito complessivo, che comportino una cessazione o una rideterminazione dell’importo dell’assegno.
Il pagamento dell’Assegno al Nucleo Familiare dipende dai tempi di lavorazione da parte dell’Ufficio Responsabile del Trattamento Economico di ciascuna Amministrazione. Se la lavorazione da parte dell’Ufficio Responsabile viene eseguita in un momento successivo rispetto alla decorrenza dell’assegno, NoiPA provvede a corrispondere, nella prima rata utile, tutti gli arretrati dovuti a partire dalla data di decorrenza dell’assegno.
In ogni caso, chi non ha ancora ricevuto sul cedolino l’ANF, può rivolgersi:
Una volta effettuato il sollecito presso gli Enti indicati, ed effettuata la segnalazione da parte dell’Ufficio Responsabile del Trattamento Economico, NoiPA provvederà ad elaborare e a corrispondere gli arretrati dovuti.
È possibile richiedere gli arretrati dell’ANF fino a 5 anni prima (prescrizione quinquennale).
Con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017 l’INPS aveva dato indicazioni sugli effetti della legge 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto sulle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS, tra cui l’assegno per il nucleo familiare.
In particolare, l’Inps aveva chiarito qual è il nucleo di riferimento per le unioni civili:
In caso di scioglimento dell’unione civile, il diritto alle prestazioni familiari sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.
Per quanto riguarda invece le convivenze, ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
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